Breve
storia della
Cassa Edile
Sammarinese di Mutualità ed Assistenza
di Verter Casali
La Cassa Edile della
Repubblica di San Marino nacque soprattutto da due esigenze: quella
imprenditoriale, che sentiva la necessità di un istituto in grado di
sorvegliare e normalizzare i rapporti di natura economica
all’interno di un settore lavorativo all’epoca poco stabile e poco
soggetto a regole certe, perché composto prevalentemente da
contadini che periodicamente si trasformavano in manovalanza
stagionale; quella sindacale, che sentiva invece il bisogno di
fornire norme certe al settore, soprattutto per tutelare i diritti
di chi vi lavorava, e d’innalzarne i livelli retributivi.
Nei primi anni ’60 i sindacati
intrapresero per tali motivi una energica battaglia per il rinnovo
del contratto del settore edile. Il precedente contratto risaliva al
1° aprile 1958, ma già aveva dato chiari segni di non essere più
soddisfacente da vari punti di vista, in particolare da quello
economico e per quanto concerneva i diritti dei lavoratori.
Da un intervento anonimo del
30 ottobre 1961, tenuto all’interno di una delle tante riunioni del
periodo fatte a favore degli operai edili, possiamo chiaramente
comprendere quali fossero i principali problemi su cui si stava
discutendo. Infatti l’oratore istigava a creare una forte
organizzazione, la quale sia capace di orientare giustamente e di
organizzare lotte capaci di avviare a soluzione i problemi e le
rivendicazioni dei lavoratori di questo settore che per il numero
delle maestranze in esso occupate e per il notevole peso che esso ha
nella nostra economia, costituisce un centro vitale di forza operaia
e democratica nel nostro paese.
Non è infatti pensabile
alcun serio progresso o riforma sociale a San Marino senza la
partecipazione e la spinta attiva della nostra categoria, senza
potenti lotte degli edili su alcuni fondamentali problemi come la
Cassa di Compensazione, le pensioni di invalidità e vecchiaia e
altri contenuti nel nostro programma rivendicativo.
Però il governo e i datori di
lavoro non tenevano in alcun conto le esigenze della categoria per
due cause principali:
1)
La mancanza
di un efficiente sindacato di categoria che assicuri agli edili la
massima chiarezza sui loro problemi, una direzione efficace per le
lotte da condurre e un’adeguata e forte organizzazione della
categoria stessa.
2)
Una
accettazione passiva della impostazione individualistica dei
rapporti di lavoro col padrone assecondata dalla errata convinzione
che a quattr’occhi e attraverso “buoni rapporti” fra singolo operaio
e padrone, si possono risolvere meglio le questioni salariali ed
altre. Ciò è la classica impostazione voluta dai padroni, i quali
sono tutti uniti e concordi, nell’evadere gli obblighi di legge nel
ostacolare (sic), se non impedire informarsi (sic) di
una coscienza sindacale nel cercare il più possibile di tenere
lontano i lavoratori dalla vita e dall’azione sindacale facendo
credere ai più ingenui, di concedere di più di quanto sia possibile
ottenere attraverso l’azione sindacale stessa.
Questo modo di fare portava a
forti risultati negativi e ad una situazione umiliante
generale del settore, anche dei cantieri governativi.
Un problema era dato
dall’orario, che spesso non si rispettava e che costringeva gli
operai a fare più delle otto ore cui erano tenuti senza beneficiare
sempre degli straordinari.
Anche i salari, inoltre, non
erano uguali per tutti, dipendendo il più delle volte da
contrattazioni e accordi privati tra datore di lavoro ed operaio.
Rompere con l’attuale
situazione è un dovere imprescindibile e urgente di tutta la
categoria e del movimento sindacale unitario, urlò il nostro
anonimo arringatore. Per farlo occorreva prima di ogni altra cosa
battersi per realizzare l’unità degli operai della categoria attorno
al rispetto integrale della legge e degli accordi sindacali in
vigore, così da far conoscere a tutti i lavoratori del settore i
loro diritti, nonché per assicurare la presenza attiva di
rappresentanti sindacali su tutti i cantieri della Repubblica.
Poi era indispensabile
giungere ad un nuovo contratto di lavoro che prevedesse
l’indennità di mal tempo e la retribuzione delle festività nazionali
anche quando queste cadono di domenica. Inoltre era necessario
definire meglio l’erogazione degli assegni famigliari, che andavano
anche aumentati, la gratifica natalizia, le ferie, la liquidazione
di fine servizio, tutti aspetti fin lì senza troppe regole, dove il
padronato faceva quasi ciò che voleva, spesso approfittandosene.
Bisogna quindi giungere ad
imporre, oltre che un nuovo contratto al padronato, al governo senza
ritardo la istituzione della cassa di Compensazione che imponga i
padroni (sic) il versamento alla Cassa stessa dei contributi
per gli assegni famigliari, le somme dovute al lavoratore a titolo
di gratifica natalizia, ferie e indennità di anzianità, e che la
Cassa di Compensazione a sua volta versi una volta all’anno al
lavoratore le somme corrispondenti ai diritti maturati.
Queste forti polemiche,
propagate per tutta la Repubblica tramite una serie ripetuta di
comizi e conferenze, sensibilizzarono gradualmente la categoria
degli operai edili, portandoli a rivendicare con sempre maggior
forza i loro diritti, e a pretendere un nuovo contratto più consono
ai tempi e più garantista sotto tutti i punti di vista.
Nella primavera del 1962 le
agitazioni erano ormai tali da indurre gli impresari edili a
decidersi al rinnovo del contratto. Le trattative tra le parti
ebbero inizio nel mese di giugno, e proseguirono in seguito con una
sequela di proposte e controproposte che non portarono però
nell’immediato a nessun compromesso o punto d’incontro tra sindacati
e imprese edili, perché le pretese economiche erano assai elevate,
volendo ritoccare di molto le tariffe precedenti, ovvero
rivendicando un aumento compreso tra il 20 e il 30%.
Per tale motivo venne
dichiarato sciopero del settore per i giorni 13 e 14 luglio,
sciopero preparato da una serie di comizi. All’interno di una di
queste riunioni, svoltasi il 6 luglio, il sindacalista Mario Nanni
affermò che la categoria degli edili, per le caratteristiche del
lavoro, per determinate circostanze di formazione e di mancanza di
stabilità del lavoro, non ha mai goduto interamente dei diritti di
legge. Accettava in genere la retribuzione forfetaria, sistema
salariale particolarmente adatto a nascondere irregolarità,
evasioni e talvolta anche ricatti ai danni dell’operaio edile.
Spesso ai lavoratori non
veniva rilasciata nessuna busta paga, né corrisposti assegni
famigliari, né rispettati gli orari, le festività, le ferie. Anche
l’anzianità era conteggiata sempre a sfavore dell’operaio. Per
tutte queste ragioni i sindacati hanno avanzato unitariamente la
richiesta di istituire la Cassa Edile (…) Il suo valore è costituito
in primo luogo dal contenuto di principio che essa assume. Mutualità
fra tutti i lavoratori della categoria. (…) Se i lavoratori saranno
vigilanti avranno la possibilità di maggior controllo sui diritti
maturati : gratifica – ferie- festività- anzianità che saranno
maturate in rapporto al lavoro svolto nell’anno, indipendentemente
dal numero di ditte presso le quali avrà lavorato. La sua
istituzione comporta un miglioramento di circa 400 lire giornaliere.
In un secondo tempo circa fra un anno potrà assicurare anche
prestazioni assistenziali (integrazione per esempio in caso di
infortunio).
Per scongiurare lo sciopero,
il governo cercò di fare da mediatore, convocando le parti per
addivenire, se possibile, ad un pacifico componimento della
vertenza. Il tentativo però fallì, per cui lo sciopero venne
realizzato e con esso una vasta assemblea di circa 300 lavoratori
del settore edile svoltasi nel Teatro Titano durante le ore di
astensione dal lavoro.
La protesta di metà luglio non
riuscì subito a far avvicinare le parti, così nei giorni successivi
continuarono i comizi e le riunioni degli operai per organizzare
altre manifestazioni. Alcuni giorni dopo, sotto la minaccia di un
altro sciopero da convocarsi a breve termine, avvenne però un nuovo
incontro fra le parti. Questo si dimostrò risolutivo in quanto i
datori di lavoro, prevalentemente artigiani, per sbloccare lo stallo
che era avvenuto e che stava impedendo qualsiasi lavoro in campo
edile, accettarono alla fine di elargire un rilevante aumento dei
salari (11% circa fino a dicembre, 18,50% dal 1 gennaio 1963),
e si dichiararono favorevoli all’istituzione della Cassa Edile fin
dal 1° gennaio del ’63.
Proprio tale data
d’istituzione provocò un diverbio tra le CDSL e CSdL, ovvero le due
organizzazioni sindacali che, con l’astioso e belligerante clima
politico di quegli anni, legato agli scontri tra forze di sinistre e
di destra, faticavano non poco a raggiungere compromessi tra loro.
I rappresentanti sindacali
della CSdL, infatti, ad un certo punto abbandonarono per protesta il
tavolo delle trattative perché avrebbero voluto l’apertura della
Cassa Edile qualche mese prima della data pattuita, ed anche
ulteriori concessioni da parte degli edili. Non a caso accusarono la
CDSL di tradimento dei lavoratori e di combutta coi padroni.
Comunque, nonostante gli
scontri tra confederazioni, alla fine del 1962 fu possibile redigere
il seguente
Accordo costitutivo della
Cassa Edile
I Costruttori Edili della
Repubblica di San Marino rappresentati dai Sigg. Burgagni Alfredo,
Castiglioni Secondo, Morri Alessandro, Rossi rag. Marino, Venturini
Gaetano, Zafferani Ivo, unitamente alle Organizzazioni Sindacali
(Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, Avv. Marino
Bugli, e la Confederazione Sammarinese del Lavoro, Mario Nanni,
hanno concordato quanto segue:
1.
Istituire la
Cassa Edile, valevole per il territorio della Repubblica di San
Marino, che entrerà in vigore il 1° Gennaio 1963 con versamenti
relativi al primo mese.
2.
Il versamento a
favore della Cassa Edile sarà effettuato dai datori di lavoro nella
misura globale del 21,5% così suddiviso:
-
Il 20,5% a
carico del datore di lavoro;
-
Lo 1% (uno
per cento) a carico dei lavoratori.
I suddetti contributi
verranno destinati dalla Cassa Edile come segue:
-
lo 1% a
titolo di contributo per l’istituzione e il funzionamento della
Cassa stessa;
-
lo 0,50% a
titolo di contributo sindacale da destinarsi alle Organizzazioni
Operaie secondo le modalità che saranno concordemente fissate dalle
medesime;
-
il 20% a
titolo di percentuale per l’accantonamento della gratifica
natalizia, ferie, festività nazionali e indennità di anzianità.
3.
La quota a
carico dei lavoratori deve essere trattenuta sulle loro spettanze ad
ogni periodo di paga da parte dell’Impresa, la quale deve provvedere
a versarla alla Cassa insieme alle quota a proprio carico entro e
non oltre il mese successivo al periodo lavorativo cui la
retribuzione corrisposta si riferisce, con le stesse modalità e
negli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale
sopra menzionata.
4.
Per ogni
versamento ritardato, sia nella percentuale che dei contributi di
cui sopra, l’Impresa è tenuta a corrispondere alla Cassa l’interesse
di mora del 6% annuo.
5.
Il pagamento
anticipato delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in
cui il lavoratore emigri in altro Paese.
6.
Qualsiasi
reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate e
sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte delle somme medesime
deve essere presentato alla Cassa Edile sotto pena di decadenza,
entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed
esigibili.
7.
Il presente
accordo entra in vigore il 1° Gennaio 1963 sia per il versamento dei
contributi che per l’accantonamento delle ferie, gratifica
natalizia, festività e anzianità di fine servizio.
8.
Le parti
s’impegnano di iniziare quanto prima la pratica tendente ad ottenere
il riconoscimento giuridico della Cassa Edile.
Le parti s’impegnano di
fare rispettare in tutte le sue parti il presente accordo dalla
totalità dei datori di lavoro dell’edilizia di qualsiasi ragione
sociale anche cooperativistica, le quali esercitano attività
edilizia nel territorio della repubblica anche mediante la fornitura
di sola mano d’opera (lavori in economia).
Le Organizzazioni Operaie
dal canto loro s’impegnano di sviluppare concretamente ogni azione
necessaria affinché tutti i datori di lavoro dell’edilizia
rispettino l’accordo e versino quanto stabilito alla Cassa Edile.
Tali impegni per un sempre miglior funzionamento della Cassa possono
essere:
-
richiami
ufficiali alle Aziende;
-
intervento
presso gli Organi Ispettivi;
-
segnalazione
pubblica attraverso manifesti;
-
e, qualora i
predetti tentativi non diano i risultati necessari, organizzazione
di scioperi aziendali.
Si rende necessario inoltre
che lo sviluppo della iniziativa venga seguito dalle parti
attraverso incontri periodici che ne esaminino l’andamento generale.
Inoltre il Consiglio
d’Amministrazione della Cassa svolgerà un’azione, nella forma e
nelle iniziative che gli sono attribuite, al fine di allineare tutte
le Imprese Edili al versamento alla Cassa.
Il presente accordo entra
in vigore dal 1° Gennaio 1963 per la durata di anni 2 e s’intenderà
tacitamente rinnovato per uguale periodo se non interverrà disdetta
da una delle parti contraenti a mezzo di lettera raccomandata RR.
Almeno 3 mesi prima della scadenza.
Il nuovo contratto prevedeva,
tra le altre cose, l’obbligo per i datori di lavoro di far uso della
busta paga, un’indennità vestiario di 3.000 lire annue,
maggiorazioni per i lavori disagiati (35% per lo sgombero dei pozzi
neri, 25% per lavori alle fognature, 18% per costruzione di pozzi,
10% per lavori nei cimiteri, 20% per demolizione di costruzioni
pericolanti), in una logica globale di discrete migliorie per il
settore.
La forte conflittualità
esistente tra le due Confederazioni sindacali inizialmente non
permise di trovare alcun compromesso relativo al nuovo contratto
edile, per cui solo la CDLS lo firmò dapprincipio, esaltando
ovviamente quanto ottenuto, in particolare proprio la fondazione
della Cassa Edile.
In un secondo momento,
comunque, anche l’altra Confederazione abbandonò le sue posizioni
critiche, e sostenne l’importante iniziativa così come si era venuta
sviluppando. Alla fine, quindi, la Cassa poté nascere su
posizioni di concordia che lasciano bene sperare in un efficace
sviluppo e consolidamento dell’organismo, come annunciò un
articolo apparso sul periodico Lavoro Libero del maggio 1963.
Sempre all’interno di questo
articolo si rendeva noto che, grazie a diversi incontri fra i
sindacati dei lavoratori e quello degli imprenditori edili, oltre
all’accordo costitutivo, era stato concordato pure lo statuto della
Cassa, quindi si era nominato il Consiglio Direttivo che era
risultato composto dal geometra Marino Rossi, nominato in seguito
presidente, da Armando Foschi e Mario Nanni, nominati
vicepresidenti, e da Secondo Castiglioni.
Il Consiglio Direttivo con le
sue prime deliberazioni aveva poi provveduto ad organizzare
convenientemente il nuovo ufficio, sito in Città, in via del Teatro,
che era stato aperto al pubblico il 20 marzo del 1963 con orario
pomeridiano (dalle ore 15,30 alle 19), e il sabato mattina dalle ore
9 alle 12,30. Per gestirlo era stato assunto il ragioniere Elios
Angelini.
Recita ancora l’articolo che
ci sta fornendo tutte queste informazioni:
Le Imprese sono già a
conoscenza che la percentuale delle indennità; di anzianità, per
mancato godimento delle ferie, festività e gratifica natalizia,
debbono essere accantonate mensilmente nella Cassa Edile mediante
versamenti da effettuare alla Banca Agricola Sammarinese. Gli
accantonamenti del 21,50% sui salari corrisposti hanno decorrenza
dal l° gennaio c.a.; qualora entro il 20 aprile risultassero delle
Ditte inadempienti, queste saranno tenute al pagamento degli
interessi di mora.
Com’è stato ancora
illustrato la Cassa Edile di Mutualità, oltre a ridurre al minimo le
infrazioni contrattuali e legislative, tanto frequenti nel campo
dell'edilizia, si propone non solo di gestire per conto dei
lavoratori una parte di salario, da restituire in due soluzioni
annue, quanto soprattutto di concorrere tangibilmente in certe
occasioni avverse per i lavoratori, quali ad esempio l'infortunio o
la malattia.
Al verificarsi di questi
sinistri si potrà infatti accertare la possibilità di concedere al
lavoratore infortunato o ammalato delle integrazioni alle indennità
corrisposte dall'I.S.S., e ciò mediante l'accantonamento degli
interessi maturati coi depositi presso la Banca. Come si vede,
dunque, la Cassa Edile di Mutualità risponde efficacemente a
presupposti di ordine economico e di solidarietà sociale,
rappresentando per altre categorie un esempio di armoniosa
collaborazione fra le forze imprenditoriali e lavoratrici, che
contribuiscono quotidianamente a far marciare in avanti la vita del
Paese.
Quindi presupposti importanti
della nascita della nuova Cassa Edile erano l’ordine economico,
e la solidarietà sociale, ovvero la volontà di portare regole
certe e modelli operativi rigorosi in un settore fortemente in
espansione in questi anni per il boom edilizio cui stava assistendo
la Repubblica di San Marino, ma soggetto ancora a grande anarchia e
poca chiarezza nelle regole, nei diritti/doveri, negli stipendi e
così via.
Gli ultimi anni ’50 ed i primi
anni ’60 furono quelli in cui San Marino uscì rapidamente dalla
dimensione rurale che lo aveva caratterizzato per secoli, per
diventare molto più urbanizzato e proiettato verso quel futuro
commerciale, infrastrutturale, sociale che sta vivendo ora.
Grazie ad una legislazione che
stimolava tale sviluppo, che spesso era senza una logica di fondo,
però, e veniva lasciato alla libera intraprendenza dei singoli,
furono costruite strade, edifici, impianti finanziati coi soldi che
ora affluivano con abbondanza grazie al turismo, ai capitali
provenienti dai sammarinesi in rientro dall’emigrazione,
dall’America e da altre fonti ancora.
Tutti questi fattori
stimolarono la nascita di impresari nel settore edilizio.
Negli anni Quaranta si
potevano contare sulle dita, qualcuno per castello, mentre gli
operai e i braccianti edili emigravano o riempivano le squadre del
pieno impiego – ci dice Gilberto Rossini -.
Già nel Cinquanta però, i muratori più intraprendenti e capaci si
qualificavano impresari, imparavano l’organizzazione del lavoro e
l’amministrazione e costruivano le case monofamiliari. Nei primi
anni erano contemporaneamente lavoratori, amministratori, impresari
e si facevano aiutare da qualche tecnico della pubblica
amministrazione.
(…) Quando i lavori
divennero più consistenti, accanto ai singoli impresari si formarono
cooperative in continua espansione, si distinsero al loro interno le
varie funzioni, si costituirono le società, prima di fatto e poi
formali.
(…) La presenza dei
cantieri ammorbidiva o smorzava del tutto le tensioni fra operai e
impresa, per inefficienza sul lavoro, incompatibilità,
licenziamenti. Diventavano inoltre una causa importante della
trasformazione dell’economia e del territorio per la costruzione
continua di strade, fognature, linee elettriche, scuole ed edifici
pubblici, che precedeva o immediatamente seguiva la elettrizzata
attività commerciale dei terreni e degli immobili.
All’interno di questo
frenetico attivismo, che portò tra le altre cose a realizzare opere
importantissime per lo sviluppo dell’economia e quindi delle
infrastrutture edilizie di natura commerciale e abitativa, come la
superstrada di collegamento tra Rimini e San Marino, la cui
realizzazione fu autorizzata con decreto del 7 agosto 1959, il nuovo
acquedotto di Galavotto, costruito tra il ’59 e il ’62, che
risolveva finalmente l’antico problema dell’acqua potabile in tutto
il territorio,
e altro ancora,
nacque appunto la Cassa Edile a difesa e sostegno di una categoria
che, come il settore in cui era impiegata, stava crescendo giorno
dopo giorno e cominciava ad avere piena coscienza dei suoi diritti e
della sua importanza all’interno dei forti e rapidi cambiamenti
sociali in atto nel paese.
Un importante aiuto alla sua
nascita e ai suoi primi passi fu fornito dalla Cassa Edile di
Rimini, già operativa dal 1° settembre 1960, che offrì alla neonata
Cassa Edile di San Marino consigli, documenti e modulistica (di
sollecito alle ditte inadempienti o di altro genere) a cui ispirarsi
per partire.
Fornì pure il suo statuto, che costituì il documento base da cui
prese spunto e vita lo statuto sammarinese.
Per questo fin dal 16 febbraio 1963 Armando Foschi scriveva una
lettera all’ingegnere Giorgio Fantini, presidente della Cassa Edile
riminese, con cui gli comunicava l’apertura anche a San Marino di
una cassa edile.
I primi mesi del 1963
servirono naturalmente alla Cassa Edile per organizzarsi ad essere
operativa. Accanto dunque alla collaborazione che fu instaurata con
la Cassa di Rimini, venne elaborato lo statuto, fu riunito in data 8
marzo il primo Consiglio di Amministrazione per le nomine e la
distribuzione delle cariche sociali, venne diffusa in data 15 marzo
la prima circolare per comunicare a tutti l’apertura della Cassa
Edile, e per ricordare alle imprese, cooperative e datori di lavoro
del settore che erano tenuti a versare il 21, 50% della paga base a
partire dal 1° gennaio, cioè il 20% per festività retribuite, ferie,
gratifica natalizia e indennità di fine servizio, lo 0,50% come
contributo per la cassa edile, a carico del datore di lavoro, lo
0,50 come contributo alla cassa edile a carico del lavoratore, lo
0,50 come contributo sindacale sempre a carico del lavoratore. La
somma doveva essere versata entro30 giorni dal giorno della
retribuzione, altrimenti s’incorreva in una mora del 6% del totale
della somma dovuta.
Nella stessa circolare poi
venne detto: La Cassa Edile, allo scopo di facilitare l’adozione
di una busta paga uniforme e aderente alle esigenze dell’accordo
stipulato in data 20 dicembre 1962, ha provveduto a stampare delle
buste paga che i datori di lavoro potranno ritirare presso gli
Uffici della Cassa Edile,
frase che fa comprendere come fosse forte ed impellente la volontà
di regolarizzare adeguatamente il settore, togliendolo dalla semi
anarchia precedente.
Pure nella seconda circolare,
divulgata dalla Cassa il 27 marzo, vennero ribaditi gli stessi
concetti, anche se in maniera più sintetica.
Nella terza circolare del 3 aprile fu invece specificato che ai
fini del versamento dei contributi, devono essere denunciati anche i
SOCI delle Cooperative Muratori e Picconasti i quali, pertanto, sono
da considerarsi come terzi prestatori d’opera alle dipendenze delle
Cooperative stesse, in qualità di operai e con le qualifiche di
competenza. Veniva poi specificato che era stato prorogato al 20
aprile il termine utile ai versamenti di gennaio e febbraio 1963.
La circolare numero 4 fu invece inviata in data 21 maggio 1963 a 22
imprese edili come richiamo per non aver versato i contributi
dovuti, e con la minaccia di denuncia all’Ispettorato del Lavoro.
Nel corso del 1963 furono 10
in tutto le circolari inviate alle ditte ed agli operai, soprattutto
per fornire informazioni sui modi con cui ora occorreva procedere.
Ovviamente gli inizi furono difficili ed a volte fin troppo
problematici, tuttavia all’interno di un articolo apparso sul
periodico della Confederazione Democratica dei Lavoratori
Sammarinesi nel gennaio del 1964 si legge che, anche se erano
trascorsi appena dieci mesi dalla costituzione della Cassa, i
lavoratori del settore edilizio hanno già potuto constatare i primi
benefici del nuovo Ente mutualistico, sia perché avevano già
ricevuto l’indennità di Natale, sia soprattutto perché grazie
all’esistenza della Cassa Edile, è stato possibile accertare
parecchie irregolarità delle ditte imprenditrici, a danno
naturalmente dei lavoratori.
Lo statuto della Cassa Edile,
come già si è detto, fu elaborato nei mesi iniziali del 1963
prendendo a modello quello della Cassa Edile di Rimini con le
necessarie integrazioni. Gli scopi della Cassa erano ben
puntualizzati all’interno dell’articolo 4, ed erano:
a) gestire a favore dei
propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito con
contratti collettivi o concordati di lavoro e di prestatori d'opera;
b) amministrare la
percentuale per la gratifica natalizia, ferie, festività e
l'indennità di anzianità;
c) svolgere ogni forma di
previdenza e di assicurazione sociale che le potrà essere domandata
dalle Organizzazioni predette;
d) assumere iniziative atte
a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di
contratto a favore degli operai e delle loro famiglie.
I suoi iscritti erano tutti
gli operai dipendenti da datori di lavoro che sotto qualsiasi
ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività
edilizia ed affine nel territorio della Repubblica anche mediante la
sola fornitura di sola mano d'opera (lavori in economia) –
articolo 2 -.
L’iscrizione alla Cassa Edile
iniziava dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle
dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione del vigente
contratto collettivo e concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i
propri dipendenti alla Cassa, e terminava in due casi ben
precisi: per espatrio dell'iscritto, o per sua cessazione definitiva
dell'attività lavorativa in campo edile. – articolo 6-.
I contributi alla Cassa Edile
venivano stabiliti nei contratti collettivi o concordati di lavoro
stipulati tra le rispettive Organizzazioni; il Consiglio
d’Amministrazione della Cassa stabiliva eventuali modalità di
versamento integrativo di quelle contrattuali.
La quota di contributo a
carico degli operai doveva essere trattenuta dal datore di lavoro
sulla busta paga. Egli era inoltre responsabile dell’esatto
versamento della percentuale per gratifica natalizia, ferie,
festività e indennità di anzianità.
Nei confronti dei datori di
lavoro inadempienti, il Consiglio di Amministrazione della Cassa si
riservava la possibilità di adottare ogni provvedimento atto ad
indurre le stesse agli adempimenti che gli competono. – articolo
7 -
Negli articoli successivi si
dettavano le norme relative alle cariche sociali (un presidente e
due vice presidenti in carica per due anni ma rieleggibili) e al
Consiglio di Amministrazione, che doveva essere composto da 4 membri
di cui due designati dai sindacati e due dai datori di lavoro. Le
cariche erano gratuite anche se potevano essere forniti indennizzi e
rimborsi spese. I compiti del Consiglio erano ovviamente quelli di
gestire l’amministrazione complessiva della Cassa, ed in
particolare:
-
deliberare ed
approvare i regolamenti interni della Cassa;
-
provvedere
alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e
preventivi della Cassa;
-
vigilare sul
funzionamento di tutti i servizi della Cassa sia tecnici che
amministrativi ed in particolare modo su quelli riguardanti la
riscossione dei contributi;
-
curare e
promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle
disposizioni contenute nel presente Statuto;
-
promuovere i
provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene conveniente
per il buon funzionamento della Cassa;
-
assumere e
licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento
economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti
collettivi di lavoro vigenti per la categoria Edile.
Il Consiglio aveva l’obbligo
di riunirsi ordinariamente una volta al mese e straordinariamente
ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri del Consiglio, dal
Presidente o da un Vice Presidente e dal Consiglio dei sindaci.
Le sue adunanze erano valide con la presenza di almeno metà più uno
dei componenti. – articolo 9 -.
Gli articoli successivi
stabilivano le funzioni di Presidente e vice presidenti, (art. 10 e
11), del Collegio dei Sindaci, (art. 12), del personale della Cassa,
ovvero il suo Segretario preposto a reggere l’ufficio e a sbrigare
le diverse incombenze (art. 13).
Gli ultimi articoli servivano
a dettare le norme relativamente al patrimonio sociale (art. 14), le
rendite (art. 15), i prelevamenti e le spese (art. 16), la durata
degli esercizi finanziari e le norme relative alla redazione dei
bilanci (art. 17), l’eventuale messa in liquidazione della Cassa
(art. 18), la prassi da seguire per modificare lo statuto (art. 19).
La Cassa con l’adozione dello
statuto era finalmente operativa, ma inizialmente non fu sempre
facile per lei svolgere il suo ruolo e riscuotere dalle imprese
edili le quote che era preposta a gestire a favore degli operai. I
metodi con cui in precedenza venivano regolati i rapporti tra
imprese ed operai furono lenti a morire, per cui soprattutto nei
suoi primi anni dovette svolgere pressioni ed inviare numerose
lettere, come quella spedita già il 17 giugno, a firma Mario Nanni,
in cui si contestava la non applicazione delle tariffe minime
sindacali, e di conseguenza la non adeguata corresponsione della
percentuale alla Cassa Edile, tese a sollecitare i versamenti o a
far rispettare le nuove regole che erano state date al settore.
D’altra parte del problema
delle ditte inadempienti si parlò a lungo per la prima volta nella
riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio in cui si
sottolineò che occorreva subito richiamare le ditte risultanti
alla data odierna inadempienti con apposita circolare, sotto pena di
segnalare i nominativi delle medesime all’Ispettorato del Lavoro e
con la successiva pubblicazione dei nominativi.
Altre lettere dello stesso
tenore vennero ripetutamente spedite a svariate ditte nei mesi
successivi, ed altre ancora nel corso del 1964. Le inadempienze
erano molteplici, dunque, spesso legate a dimenticanze, altre volte
a noncuranza, altre volte ancora a forme di contestazione
dell’operato della Cassa stessa.
Accanto a questo metodo di
pressione esercitato in continuazione sulle ditte inadempienti per
richiamarle al rispetto delle nuove prassi, anche sugli operai la
Cassa Edile fece insistenti sollecitazioni affinché fossero sempre
vigili sulla giusta corresponsione di salari e versamenti vari.
In una lettera del 13 gennaio
1964 (prot. N. 1437/64) indirizzata ad un operaio, per esempio, si
disse quanto segue: Caro Lavoratore, da un controllo da noi
effettuato sulle buste di un vostro compagno di lavoro è risultato
che la vostra Ditta non ha corrisposto esattamente sia le
retribuzioni che gli accantonamenti della Cassa Edile.
Siamo pertanto con la
presente ad invitarvi a fare controllare se vi è stato corrisposto
esattamente quanto dovutovi. Per tale conteggio la nostra
Organizzazione si dichiara a vostra disposizione.
Il problema delle ditte
inadempienti fu quindi una costante dei primi anni di vita della
Cassa Edile, ma anche di quelli successivi. Vi furono numerose
lettere di sollecito anche nel ’65 e negli anni seguenti, così come
ad un certo punto della sua esistenza, ovvero dopo il suo
riconoscimento da parte del Consiglio dei XII, la Cassa iniziò a
coinvolgere l’Ispettorato del lavoro con puntuali denunce nei
confronti delle imprese edili che non versavano regolarmente i
contributi come previsto per legge. Nei casi più difficili o dove
non vi era mezzo di riscuotere il dovuto, si avvaleva direttamente
del tribunale denunciando le ditte morose.
Proprio per avere maggiori
agevolazioni nella riscossione dei crediti, fin da subito la Cassa
Edile si preoccupò di ricevere il riconoscimento giuridico. Tale
riconoscimento da parte del Consiglio dei XII avvenne il 13 ottobre
1965, ma fu operazione piuttosto lunga e laboriosa. Infatti la
domanda era stata inoltrata già dal 10 giugno 1963, ma per
lungaggini burocratiche, elezioni politiche di mezzo e problemi
vari, dovettero passare altri due anni prima che l’ambito
riconoscimento arrivasse. Dal 9 agosto 1963 in poi fu un problema
costante del Consiglio di Amministrazione, problema di cui si parlò
in numerose sue riunioni.
Tra l’altro il Consiglio dei
XII per fornirlo pretese qualche modifica allo statuto (agli
articoli 9, 14, 17 e 19),
per cui tra una cosa e l’altra si giunse appunto al ’65, quando con
varie lettere della Cassa Edile e del suo avvocato venne sollecitata
ripetutamente la chiusura della pratica. In una di queste lettere,
datata 4 febbraio 1965 e firmata dal presidente e dai due vice, ci
viene spiegato con chiarezza perché il riconoscimento giuridico
fosse tanto necessario. Essa dice:
Il Consiglio di
Amministrazione di questa Cassa ha elaborato e inoltrato all’On.le
Consiglio dei XII fin dal 10 giugno 1963 la pratica tendente a
conseguire il riconoscimento giuridico della Cassa di Mutualità
Edile, senza tuttavia conoscere a tutt’oggi l’esito della richiesta.
E’ appena il caso di
rammentare che i compiti e le finalità di questo organismo sono
improntati ad alti fini sociali ovunque riconosciuti. Infatti in
meno di due anni dalla avvenuta costituzione, la Cassa Edile, alla
quale aderiscono le Organizzazioni dei Lavoratori unitamente a
quella degli imprenditori edili, ha realizzato ampiamente gli
obiettivi prefissi, che si possono così sintetizzare:
1.
con il
previsto accantonamento delle indennità di legge, da corrispondersi
ai lavoratori in due soluzioni annue, si è di molto migliorata la
situazione contrattuale nel settore edilizio, con particolare
riguardo alla uniformità del trattamento salariale;
2.
grazie al
realizzo economico derivante dagli interessi attivi che la Banca
corrisponde per i depositi dell’accantonamento del 20% del salario,
unitamente al contributo corrisposto pariteticamente dai datori di
lavoro e dai lavoratori. È già stato possibile concedere una
cospicua integrazione economica all’indennità di temporanea erogata
dall’ISS per gli infortuni sul lavoro. Inoltre è in programma
l’estensione di tale integrazione economica anche per i periodi di
sospensione lavorativa dovuta a causa di malattia
Ciò premesso s’intravede
l’opportunità che la Cassa Edile consegua quanto prima il richiesto
riconoscimento giuridico allo scopo di poter disporre, fra l’altro,
della collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro, per assicurare la
piena applicazione dei dettati statutari, nonché delle leggi e dei
contratti relativi al settore edilizio.
Per quanto esposto si
chiede alle LL.EE di voler disporre un sollecito esame della pratica
di cui trattasi, certi che non potrà mancare una positiva
definizione.
Il riconoscimento dunque era
fondamentale per ottenere la collaborazione dell’Ispettorato del
lavoro e per sanzionare le ditte inadempienti: da qui l’urgenza ed i
solleciti di cui si è detto, che comunque il Consiglio dei XII
comprese, tanto che nella sua seduta del 13 ottobre del 1965
evidenziò che il riconoscimento doveva essere immediatamente
rilasciato perché le modifiche richieste allo statuto erano state
apportate, e perché vi era impellenza per la Cassa di poter
esercitare e perseguire, con la necessaria tutela, gli scopi
prefissi ed enunciati nell’atto costitutivo e nello Statuto.
Deliberò quindi all’unanimità dei presenti (10 voti su 10) di
concederla.
Il riconoscimento permise
subito di ottenere la collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro che
fece visita a varie imprese morose sollecitandole a mettersi in
regola in tempi brevi.
Nel frattempo la Cassa aveva
continuato ugualmente la sua vita e in data 2 giugno 1965 aveva
rinnovato le sue cariche sociali, così come previsto dallo statuto.
Erano in tale occasione risultati eletti: Alessandro Morri in
qualità di presidente, Armando Foschi e Mario Nanni come vice,
Secondo Castiglioni come membro del Consiglio di Amministrazione e
Marino Rossi come sindaco revisore.
Nell’ottobre dello stesso anno
decise di corrispondere ai suoi soci anche l’integrazione per
malattia, oltre a quella per infortuni che già distribuiva dal 1°
aprile 1964. Per malattia all’epoca dava 200 lire dal 1° al 10°
giorno, e 300 dall’11° al 180°, mentre per infortunio indennizzava
300 lire dal 1° al 90° giorno, e 200 dal 91° al 180°. Veniva fatta
però una precisa raccomandazione per ottenere dagli operai
collaborazione puntuale:
Lavoratori!
A nessuno di Voi sfuggirà
l’importanza della delibera del Consiglio di Amministrazione della
Cassa Edile. Tuttavia il successo della valida iniziativa è
strettamente legato al potenziamento della Cassa Edile; a tal scopo
la Vostra collaborazione è preziosa.
Sapete che le integrazioni
sono RISERVATE ai soli lavoratori la cui impresa sia in regola con i
versamenti della Cassa Edile almeno dal mese precedente la malattia
o l’infortunio.
Com’è noto, tutte le
imprese (nessuna esclusa), hanno l’obbligo di effettuare mensilmente
i detti versamenti alla Cassa Edile; è evidente che più saranno le
ore denunciate, maggiore sarà il contributo che la Cassa Edile potrà
mettere a disposizione dei Lavoratori associati.
Nel settembre del 1972 la
Cassa Edile aumentò le integrazioni economiche per malattia
lasciando invariata quella dal 1° al 10° giorno, ma portando a 500
lire giornaliere l’indennità dal 11° al 360° giorno. Anche
l’indennità per infortunio fu portata a 500 lire giornaliere dal 1°
al 360° giorno.
Nonostante le difficoltà
iniziali, dunque, che si possono valutare anche inevitabili se si
considera la portata dell’innovazione in un settore non abituato a
sottostare a troppe regole o controlli, ed in un paese che non aveva
ben chiaro quali fossero i suoi reali scopi e a volte la guardava
con qualche diffidenza, la Cassa Edile iniziò ad operare secondo il
suo statuto e la logica per cui era nata, e poté chiudere, il 5
agosto del 1964, il suo primo anno amministrativo con un bilancio
tutto sommato positivo.
Aveva incassato
complessivamente lire 96.376.469 (grazie alla percentuale del 20%
lire 72.450,815, per il contributo paritetico lire 3.633.589, e per
il contributo sindacale lire 1.819.894 più altri introiti di diversa
natura), emettendo assegni per lire 69.385.288 per i contributi a
vantaggio degli operai, per lire 1.626.520 per le spese avute, e
lire 1.738.983 per contributo ai sindacati.
Erano state distribuite lire
42.503.527 come gratifiche natalizia, per un complessivo di 972
assegni e 1.248.012 ore lavorative, con un’occupazione media mensile
di 586 operai. Non c’era stata nel corso dell’anno la distribuzione
della gratifica pasquale, che inizierà soltanto con la Pasqua del
1964.
Ovviamente negli anni
successivi, man mano che la Cassa prese piede, aumentò il volume dei
suoi introiti e di conseguenza dei soldi che poteva distribuire agli
operai, pur con qualche flessione occasionale.
Nel ’64, per esempio, riuscì a fornire come gratifiche natalizie
54.227.783 lire, e 26.923.105 lire come gratifiche pasquali, con 918
assegni, 1.367.116 ore lavorative e per una media di 620 operai. Nel
’70 la liquidazione natalizia già aveva raggiunto la ragguardevole
cifra per l’epoca di lire 97.790.463, e lire 53.827.092 quella
pasquale. Negli anni successivi queste cifre si dilatarono
ulteriormente, dovendo la Cassa gestire anche altre liquidazioni
periodiche accanto a quelle citate.
La cassa edile funziona
bene, venne scritto in un articolo del dicembre 1965;
il bilancio dell’attività portata avanti dalla Cassa Edile di
Mutualità è altamente positivo sotto ogni aspetto, tanto da appagare
le fatiche e le difficoltà di chi ha fin dall’inizio creduto in
questa istituzione e da affrancare quei dubbiosi e perplessi che
fino a poco tempo addietro mostravano scarsa fiducia e ottimismo
nell’iniziativa intrapresa. Se si tiene conto che nella complessa
gestione di oltre 70 milioni annui da distribuirsi a circa 1.000
operai sotto varie forme, non si arriva a spendere l’1% nelle spese
per il funzionamento della Cassa, si deve oltretutto convenire che
l’organizzazione amministrativa è stata impostata a sani criteri di
rigorosa economia ed alta funzionalità. La Cassa di Mutualità Edile
ha superato brillantemente la fase del rodaggio iniziale, per
proiettarsi con maggiore sicurezza verso gli anni futuri, confortata
oltre che dalle crescenti adesioni dei lavoratori e degli
imprenditori della importante categoria, anche dall’acquisizione del
riconoscimento giuridico concesso dallEcc.mo Consiglio dei XII nella
seduta del 13 ottobre 1965. Grazie a questo alto riconoscimento,
ogni atto e deliberazione della Cassa ha valore di legge e pertanto
vincolante per ognuno che operi nel settore dell’edilizia.
In un altro articolo dello
stesso giornale del maggio 1967 fu ribadito ancora una volta che
La Cassa Edile di Mutualità continua a dimostrarsi di grande utilità
per i lavoratori della categoria. Infatti anche per il 1966 grazie a
questo Organismo tutte le 59 imprese edili sammarinesi hanno
effettuato i versamenti dovuti fino all’ultima lira, anche se per il
raggiungimento di questo ottimo risultato è stato ovviamente
necessaria un’attività e una vigilanza del tutto particolari. In
sostanza questo traguardo significa l’avere notevolmente eliminato
le larghe zone d’ombra consistenti nell’inguaribile malattia delle
paghe “nel pugno”, con evidente perdita per il lavoratore di tutti i
benefici e le provvidenze assistenziali contemplati dalle leggi e
dai contratti di lavoro.
La situazione degli operai
edili migliorò dunque sensibilmente e la Cassa si adoperò per
perfezionare via via la sua operatività. Il 15 dicembre 1966, sempre
per fare un esempio di questa buona volontà al miglioramento, una
quindicina di operai chiese che la gratifica pasquale venisse data
non a Pasqua, ma ad agosto. La Cassa decise di attuare
democraticamente un’indagine tramite circolare tra tutti i suoi
iscritti perché esprimessero il loro parere in merito: alla fine
prevalse la volontà di lasciare le cose come stavano.
Migliorando la sua attività,
la Cassa ad un certo punto si rese conto di avere a disposizione una
discreta somma di denaro come residuo attivo da poter utilizzare a
vantaggio dei suoi aderenti. E’ con questa logica che il 14 gennaio
1967 si discusse all’interno del Consiglio di Amministrazione
d’investire il residuo di gestione di lire 2.085.979, tolto qualche
soldo per le necessità contingenti, nell’apertura di una colonia
estiva marina per gli associati o per i loro figli, o
nell’organizzazione di corsi di specializzazione per gli operai
iscritti alla Cassa.
Si cominciò a pensare nella
stessa occasione di comperare un appartamento come nuova sede della
Cassa Edile, che fin lì era stata in affitto, e nei mesi successivi
vennero svolti diversi sopralluoghi per reperire un immobile
adeguato. Alla fine si optò per l’appartamento di via Piana 113
(all’epoca via Scalette, 4) dove ancora oggi ha la sua sede, anche
se recentemente l’ha potuta ampliare con l’acquisizione di un altro
appartamento attiguo a quello comperato nel 1967.
Il Consiglio di Amministrazione la inaugurò il 27 luglio 1968
facendovi la sua prima riunione.
Sempre con la logica di
portare giovamento agli operai del settore edile, il Consiglio di
Amministrazione avanzò varie ipotesi d’investimento di denaro a loro
vantaggio. Come si è detto, pensò inizialmente di fornire contributi
per inviare i figli dei soci alle colonie marine o montane; rinunciò
alla fine a tale progetto, però, perché già lo Stato forniva la
stessa possibilità a prezzi molto agevolati.
Pensò inoltre di emettere
alcune borse di studio per i figli degli operai edili distintisi
scolasticamente, ma anche questo progetto venne abbandonato per una
serie di problemi che comportava. Alla fine scelse, invece, di
finanziare dei corsi di addestramento per gli operai, cercando di
coinvolgere nel progetto pure altri enti disposti a fornire
collaborazione o aiuti di natura economica.
I corsi presero vita durante
l’autunno del 1967. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione
del 28 ottobre venne detto:
L’attenzione del Consiglio
è rivolta ad esaminare con preciso interesse la situazione
dell’edilizia in ordine alle maestranze che la compongono e che la
rendono vitale. Rilevata da più parti la necessità, rispetto alle
esigenze, di manodopera qualificata e la conseguente necessità di
dare impulso ad un settore che partecipa con le sue forze ad una ben
definita componente dell’economia della Repubblica, il consiglio
crede opportuno di orientare la propria iniziativa verso quelle
attività che potrebbero, con auspicata efficacia, potenziare
l’edilizia sammarinese.
A tale esigenza o premura
rispondono i corsi di qualificazione volti a dare alle giovani
maestranze una preparazione di base fino ad ora carente e potrebbe
dirsi, impropria ed improvvisata. Scarso infatti è il numero di
color che, pur anziani, riescono ad interpretare e “leggere” un
disegno, esiguo quello di coloro che sono di valida collaborazione
ai colleghi più navigati nel settore dei ferraioli e dei
carpentieri. Tale precisa richiesta e chiara esigenza deve pertanto
essere esaminata ed affrontata con ogni migliore attenzione.
Ovviamente c’erano alcuni
problemi logistici e organizzativi da sistemare, e collaborazioni
economiche da ricercare, tuttavia ormai il Consiglio aveva
individuato nei corsi di addestramento una priorità su cui
investire. Il 6 novembre la Cassa ebbe l’appoggio del Dicastero al
Lavoro, che assicurò un aiuto anche di natura economica. Nella sua
riunione dell’11 novembre il Consiglio decise di procedere con la
realizzazione del corso predisponendo un manifesto pubblico ed una
circolare, che verrà poi divulgata il 23 novembre 1967, in cui si
affermava che la Cassa Edile era consapevole della primaria
necessità di preparare e perfezionare gli operai del settore
dell’edilizia, per cui aveva predisposto l’organizzazione di
un corso di addestramento professionale per carpentieri e uno per
ferraioli al termine dei quali verrà rilasciato un diploma di
idoneità equivalente ad ogni effetto all’acquisizione della
qualifica professionale raggiungibile dopo un breve periodo di
attività presso la ditta.
I corsi sarebbero stati
gratuiti, inoltre sarebbero state corrisposte 400 lire per ogni
lezione ad ogni partecipante e premi di assiduità e di merito a fine
corso per i migliori. Vi si potevano iscrivere tutti gli operai del
settore edile che avessero compiuto 16 anni. Sarebbero iniziati a
metà dicembre e terminati a fine febbraio 68, con un minimo di tre
lezioni settimanali di cui due serali ed una diurna. Per la scarsità
dei posti disponibili, si sarebbe dato priorità agli iscritti alla
Cassa Edile.
Nelle sue riunioni successive
il Consiglio di Amministrazione provvide ad organizzare
dettagliatamente il corso reperendo i docenti, il locale, il
materiale necessario e tutto l’indispensabile per partire.
Questo corso ebbe grande
successo, tanto che arrivarono ben 56 richieste di ammissione, che
dovettero essere scremate perché non si era in grado di fare lezione
adeguatamente a tanti iscritti. Fu inaugurato il 14 dicembre, presso
la scuola elementare del Borgo (dove le lezioni vennero in seguito
tenute) da un intervento dell’allora Segretario degli Interni Gian
Luigi Berti, con la presenza della Reggenza.
Le lezioni iniziarono il
giorno successivo con la partecipazione di 40 iscritti selezionati
tra i 56, 20 per un corso e 20 per l’altro, e terminarono con un
leggero ritardo rispetto a quanto previsto, nel marzo del 1968, con
18 allievi abilitati carpentieri e 18 ferraioli, alcuni con voti
elevati, altri con voti inferiori.
Insegnanti furono
prevalentemente tecnici del settore edile (ingegneri e geometri), ma
vi furono anche lezioni d’infortunistica e di pronto soccorso.
Sempre all’interno del
programma dal corso, venne svolta una proiezione ed una
conversazione sull’antinfortunistica tenuta dall’ENPI (Ente
Nazionale Prevenzione Infortuni) di Bologna in data 23 febbraio,
estesa a tutti i soci e non solo ai corsisti.
Complessivamente l’iniziativa
venne a costare lire 1.350.137. Alla sua realizzazione avevano
contribuito con uno stanziamento di 150.000 lire la Cassa di
Risparmio, e con 560.400 lire lo Stato. La differenza a saldo
l’aveva devoluta la Cassa Edile. Avevano impegnato 10 insegnanti
(per un costo complessivo di lire 353.200), con 96 ore teoriche e 27
pratiche.
Negli anni successivi i corsi
di addestramento per operai del settore edile divennero un’attività
fondamentale della Cassa. Nell’ottobre del 1968 s’iniziò ad
organizzare il secondo corso, questa volta diviso in corso di 1°
grado e corso di specializzazione, entrambi con programmi piuttosto
articolati e densi. Il 1° corso infatti, accanto a lezioni di pronto
soccorso, legislazione sociale ed antinfortunistica con proiezione
di film, prevedeva:
1.
Nozioni
elementari di aritmetica
2.
Nozioni
elementari di geometria (superficie, volumi, ecc.)
3.
Unità di misura
4.
Disegni in scala
5.
Materiali da
costruzione più comuni (peso specifico, carico di sicurezza,
caratteristiche)
6.
Nozioni
elementari di statica (tipi di sollecitazione, strutture)
7.
Tecnica
elementare del cemento armato con particolare riguardo ai
Carpentieri e Ferraioli
8.
Nozioni
elementari sugli impianti relativi all’edilizia.
Il programma del corso di 2°
grado, sempre accanto a lezioni di pronto soccorso, legislazione
sociale ed antinfortunistica, prevedeva invece:
1.
Natura dei
terreni
2.
Materiale da
costruzione
3.
Strutture
murarie (fondazioni, muri, archi, solai in legno, coperture in
legno)
4.
Strutture in
cemento armato (plinti, diversi tipi di fondazioni, pilastri,
calcestruzzo, ferro, legno, tipi di strutture in cemento armato)
5.
Impianti
complementari
6.
Costruzioni
lesionate
7.
Amministrazione
di cantiere (prezzi, preventivi, capitolati)
8.
Tipi di
abitazione odierni: casa singola, casa a schiera, condominio, unità
d’abitazione
9.
Profilo storico
10.
Profilo sociale
I corsi si sarebbero svolti
ancora una volta presso le scuole elementari del Borgo dalle 19.30
alle 22.00 di giorni prefissati.
All’inaugurazione del secondo
corso venne detto: Ogni anno la scienza e la tecnica vanno avanti
ad un ritmo impetuoso. Il mondo di oggi non tollera spettatori, non
tollera gli illusi che credono di risolvere individualmente i propri
problemi.
Il lavoratore deve essere
soggetto attivo nella produzione, ma anche nella società
interessandosi di tutti i problemi che interessano la comunità,
portandovi con il suo intervento un contributo attivo e quindi per
il progresso della stessa società.
La condizione operaia si
migliora attraverso le lotte per migliori salari, migliore
trattamento normativo, per difendere la propria dignità sul posto di
lavoro, ma anche migliorando la preparazione professionale del
lavoratore contribuisce ad un miglior salario.
Da soli siamo deboli,
indifesi. Negli anni dello sviluppo tecnologico i deboli, gli
isolati sono le vittime predestinate dell’ingranaggio che aliena
l’uomo.
Bisogna imparare per stare
al passo con i tempi, perché la società richiede il lavoratore più
qualificato, più preparato professionalmente. Non dimenticare però
che se in questa società non sappiamo inserirci per migliorarla e
per renderla più adatta alle esigenze umane essa si trasformerà
senza dubbio in uno strumento di oppressione anziché in uno
strumento di una sua maggiore libertà di una sua elevazione.
Parole che fanno capire con
molta chiarezza quale fosse l’importanza attribuita al ciclo di
lezioni.
Alla fine anche questo corso
giunse a termine. Dei 40 operai iscritti al primo corso, erano
risultati idonei 30. Dei 16 iscritti al secondo corso, 15 erano
stati quelli abilitati al suo termine. Erano stati impiegati sette
insegnanti per complessive 82,5 ore teoriche di lezione e 15
pratiche. Il costo finale era stato di lire 1.525.630, di cui
150.000, fornite sempre dalla Cassa di Risparmio, 586.000 dallo
Stato e 789.630 dalla Cassa Edile.
Negli anni seguenti i corsi
rimasero un’istituzione fondamentale per la Cassa, che li perfezionò
via via investendoci più soldi,
e andando a verificare anche come altre Casse Edili li
organizzassero. E’ quanto successe nel 1971, per esempio, in cui
essendo emersi in una riunione del Consiglio di Amministrazione
suggerimenti nuovi, vedute discordanti (alcune in aperta polemica,
altre in pieno apprezzamento e valorizzazione dell’iniziativa
intrapresa). Il Consiglio esamina quindi le varie risposte
pervenute; pur tuttavia ravvisa la necessità di constatare presso
altre Scuole Edili i metodi in atto allo scopo di appurare la
consistenza fin qui data al contenuto dei nostri programmi.
Venne deciso di far visita
alla scuola edile di Venezia presso la quale vengono ogni anno
valorizzate molte decine di maestranze, perché ritenuta
particolarmente valida e nota.
Così fu fatto, e nella
riunione del 6 settembre 1971 il Consiglio sottolineò con
soddisfazione che le linee didattiche di quella scuola si
discostano, quanto a contenuto, in maniera insignificante rispetto a
quelle fino ad oggi seguite dalla Cassa Edili.
Sempre per lo stesso scrupolo,
durante l’estate il Direttivo della Cassa volle conoscere anche
l’opinione dei suoi associati in merito, ed avviò una indagine con
tre questionari. Il primo fu inviato agli ex allievi dei corsi
precedenti e vi si diceva: Prima di avviare una nuova Edizione
dei Corsi il nostro Consiglio di Amministrazione intende conoscere
quale considerazione gode presso di te tale iniziativa. Devi essere
aperto, schietto, costruttivamente sincero ed obiettivo: non aver
paura quindi di offendere e di parlare fuori posto perché è dalla
TUA risposta che dovrà sorgere un orientamento nuovo per una
iniziativa rinnovata, efficace, utile. Nel documento si
chiedevano suggerimenti e informazioni sui difetti del corso, sulla
loro utilità, sulle lezioni da scartare, sugli orari ecc.
Il secondo venne spedito alle
imprese edili e si chiedeva che tipo di preparazione fosse stata
notata ora negli allievi che avevano fatto un corso, quale utilità
venisse attribuita ai corsi, quali possibili perfezionamenti vi si
potessero apportare, che esigenza di operai specializzati avessero
le ditte e così via.
Il terzo questionario venne
inviato a tutti i soci per chiedere quali fossero stati i motivi che
li avevano fino a quel momento dissuasi dall’iscriversi a qualche
corso.
Dopo tutte queste indagini
dettagliate ed estremamente approfondite, il Consiglio
d’Amministrazione si rese conto che quanto ideato e prodotto fin lì
era stato ben fatto, e che con qualche accorgimento in più,
suggerito in particolare dagli ex allievi dei corsi precedenti, le
lezioni avrebbero potuto essere ulteriormente migliorate. Fu con
questo spirito, dunque, che il quinto corso venne potenziato con
lezioni di educazione civica, storia europea e locale, qualche
conoscenza di storia istituzionale e civile di San Marino.
Alla fine dei corsi veniva
sempre organizzata per i partecipanti una gita in qualche città
(Bologna, Venezia, Padova, Firenze, ecc.) per fare turismo
culturale, visitando la meta dove ci si recava, ma anche, quando ve
n’era l’occasione, per andare a vedere qualche cantiere
particolarmente meritevole della zona.
Passati i primi anni di vita,
la Cassa Edile divenne sempre più un’istituzione importante di San
Marino e ovviamente del settore edile, perfezionando via via i suoi
interventi a vantaggio delle centinaia di operai che ne facevano
parte.
Nel maggio del 1970 istituì
l’assegno per morte, ovvero un indennizzo di 65.000 lire nel caso di
decesso di un suo associato per malattia, o 100.000 in caso di morte
per infortunio.
Nel settembre dello stesso
anno iniziò a gestire i permessi sindacali retribuiti in base ad un
addebito a carico di ogni impresa legato al numero medio degli
operai alle dipendenze di ciascuna ditta nell’anno.
A volte forniva anche
erogazioni straordinarie per motivi umanitari. E’ quanto successe
nel gennaio del 1971, par fare un esempio, quando un suo associato
dovette essere amputato di una gamba a causa di un incidente che
aveva avuto con il suo trattore. Pur non essendo in obbligo in tale
circostanza di indennizzare alcunché, la Cassa Edile decise di
fornirgli un contributo straordinario di 50.000 lire per le
condizioni della famiglia dell’associato, e per la gravità della sua
menomazione.
Nel 1973 la Cassa iniziò a
gestire il cosiddetto salario mensile garantito, che veniva
assicurato da un’aliquota del 3,15% a carico delle imprese. I soldi
raccolti servivano per pagare gli operai associati in caso di
malattia o infortunio, cioè quando non ricevevano salario pieno. In
caso d’infortunio, poi, l’operaio avrebbe percepito il 100% dello
stipendio dal 1° al 360° giorno, o integrazioni del 10 o 20% del
salario retribuito dall’Istituto Sicurezza Sociale in caso di
malattia.
Sempre nei primi anni ’70 la
Cassa Edile cominciò a pensare di fornire agevolazioni ai suoi
associati per fare le ferie estive. Nel dicembre del 1973, per
citare solo una delle tante volte che venne affrontato il problema,
il Consiglio di Amministrazione decise di effettuare dei
sopralluoghi nelle Dolomiti e nell’Appennino modenese per
localizzare strutture alberghiere con cui convenzionarsi.
Tale iniziativa diede buoni frutti, perché nel 1974 si presero
accordi con un albergo di Andalo, e diversi operai nei mesi estivi
poterono svolgere qui le loro ferie a prezzi molto agevolati.
Negli anni successivi anche
questa iniziativa della Cassa Edile continuò, registrando parecchie
adesioni tra i suoi membri. Nel 1976, dietro precisa richiesta di
alcuni operai, venne stabilito di fornire aiuti economici anche per
chi invece delle vacanze in montagna preferiva o aveva necessità di
fare ferie per svolgere cure termali.
Nel 1979 emerse all’interno
del Consiglio di Amministrazione il progetto di acquistare un ex
albergo a Dimaro, nel Trentino, per trasformarlo in residence per
ferie. Dopo lunghe trattative ed esami dei diversi aspetti
problematici che l’ipotesi presentava, non se ne fece nulla. Si
cercarono soluzioni simili in altre zone, ma alla fine il progetto
di comprare una struttura turistica venne abbandonato, e si continuò
ad agevolare le ferie dei soci come negli anni precedenti.
Negli anni ’80 e ’90 la Cassa
Edile continuò come in precedenza nella sua opera a vantaggio del
mondo edile sammarinese, divenendo sempre più una istituzione forte
e ormai imprescindibile della comunità sammarinese tutta.
Da sottolineare per il periodo
poche novità rispetto agli standard messi a punto dall’istituto nel
corso degli anni ’60 e ’70. Degno di nota può essere il fatto che
dal 1° aprile 1977 le quote legate alle festività non vennero più
gestite dalla Cassa, ma confluirono direttamente nelle buste paghe
dei lavoratori.
Dal 1° gennaio 1990 anche gli
accantonamenti per ferie iniziarono ad essere pagati direttamente
dagli imprenditori ai loro operai senza passare attraverso la
gestione della Cassa.
Infine, sempre dalla stessa
data, vennero resi ai lavoratori in quattro rate i soldi che questi
depositavano presso la Cassa Edile, e che invece in precedenza
venivano loro dati in un’unica tranche a fine carriera.
Allegato n° 1
REPUBBLICA DI SAN MARINO
CONTRATTO COLLETTIVO DI
LAVORO PER LA CATEGORIA DEGLI OPERAI DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI
Tra la Confederazione
Democratica del Lavoro rappresentata dal suo Segretario Avv.Marino
Bugli assistito dai Sigg. Foschi Armando e Buscarini Augusto e i
rappresentanti delegati delle Imprese Edili, Sigg.Burgagni Alfredo,
Castiglioni Secondo, Morri Alessandro, Rossi geom.Marino, Venturini
Gaetano e Zafferani Ivo, è stato stipulato il seguente contratto
collettivo di lavoro che regola i rapporti fra tutti gli
Imprenditori Edili e le categorie degli operai loro dipendenti.
ART. 1
‑ ASSUNZIONE_
Gli
operai vengono assunti a norma della legge 17/2/61 n. 7.
ART. 2
- PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro di ogni
operaio s'intende effettuata con un periodo di prova non superiore a
6 giorni di lavoro.
Sono esenti da tale periodo di
prova gli operai che abbiano già prestato servizio, presso la stessa
Ditta e con le stesse mansioni.
Qualora il periodo di prova
dia esito positivo, la Ditta all'atto della conferma stabilirà la
retribuzione da corrispondersi dal primo giorno dell'assunzione,
retribuzione che non potrà essere inferiore a quella stabilita per
la qualifica con la quale l'operaio è stato assunto.
L'operaio che non venga
confermato o che creda di non accettare le condizioni propostegli,
lascerà il cantiere e gli verranno pagate le ore compiute in base
alla retribuzione fissata per la qualifica con la quale era stato
assunto.
ART. 3
‑ ORARIO DI LAVORO
Considerato il carattere
stagionale delle aziende edili, si conviene che l'orario di lavoro
sia protratto dal 1° Marzo al 31 Ottobre a ore 9 (nove) giornaliere
senza dare luogo alla maggiorazione di salario. Nei rimanenti mesi,
e cioè, dal 1° Novembre al 28 Febbraio, l'orario di lavoro sarà
quello previsto dalla legge vigente.
ART. 4
‑RIPOSO SETTIMANALE ‑ LAVORO STRAORDINARIO – NOTTURNO E FESTIVO
Si
richiamano gli artt. 16 ‑ 18 della legge 17/2/61 n. 7.
ART. 5
‑ CATEGORIE E QUALIFICHE
L'assegnazione delle
qualifiche e l'incasellamento nelle categorie vengono fatte dal
datore di lavoro in base alle mansioni svolte dal lavoratore al
momento dell'entrata in vigore del presente contratto.
In caso di contestazione
deciderà una Commissione composta da un rappresentante dei datori di
lavoro, da uno dei lavoratori,assistito dalla Confederazione
Generale Democratica dei Lavoratori Sammarinesi e dall'Ispettorato
del Lavoro, la quale deciderà inappellabilmente.
ART. 6
‑ RETRIBUZIONE
La paga
oraria comprende: dal 1° Giugno al 31/12/1962:
1°)il minimo contrattuale di
cui alla tabella A; comprensi vo delle indennità relative alla
gratifica natalizia, festività,ferie e anzianità dì servizio;
2°)indennità speciale;
DAL
1° GENNAIO 1963
1°) paga
base;
2°) indennità di legge
conglobate gratifica natalizia, festività, ferie e anzianità da
versarsi alla Cassa Edile di cui al successivo articolo.
Gli aumenti retributivi
concordati col presente contratto e quelli eventualmente determinati
da scatti di scala mobile, nonché dagli scatti di anzianità, si
applicheranno integralmente anche nei confronti di coloro che
percepiscono una paga di fatto superiore ai minimi tabellari di non
oltre il 18%. Per coloro che hanno una retribuzione di fatto
compresa fra il 18% e il 25% sopra i minimi tabellari, la
maggiorazione da apportarsi sarà tale da raggiungere e non superare
la paga dei minimi tabellari aumentata del 25%.
Ai sensi dell'art 14 della
legge 17/2/61 è fatto obbligo ai datori di lavoro di corrispondere
la retribuzione mediante busta paga.
Gli eventuali aumenti
retributivi corrisposti non precedentemente alla data del 15 Aprile
1962, con il consenso del prestatore d'opera a titolo di acconto sui
miglioramenti contrattuali, sono computabili ai fini delle tariffe
tabellari allegate.
ART. 7
- ISTITUZIONE CASSA EDILE
Le parti s'impegnano sulla
base di un comune accordo da realizzarsi fra le Associazioni
interessate, di istituire la Cassa di Mutualità Edile.
La medesima entrerà in
funzione con il 1° Gennaio 1963 e gestirà l'ammontare delle
indennità di legge: gratifica, ferie, festività e anzianità di
servizio, fissate globalmente nel 20% della retribuzione tabellare
corrisposta.
Qualora la mancata convergenza
di tutte le Organizzazioni interessate ritardasse l’attuazione della
Cassa Edile, i datori dì lavoro continueranno a corrispondere ai
prestatori d'opera le indennità di legge di cui sopra di volta in
volta nella busta paga.
ART. 8
‑ PERMESSI
Agli operai che ne facciano
richiesta per giustificati motivi possono essere concordati brevi
permessi con facoltà per il datore di lavoro di non corrispondere la
retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro.
ART. 9
‑ MAGGIORAZIONE PER LAVORI DISAGIATI
Sì
conviene di corrispondere le seguenti maggiorazioni per i
sottoelencati lavori disagiati:
1°)
sgombero di pozzi neri preesistentì: 35%;
2°)
lavori in fognature preesistenti: 25%;
3°)
costruzione di pozzi con profondità oltre m. 3: 18%;
4°)
lavori dì scavo in cimiteri in contatto con le tombe: 10%;
5°)
lavori di demolizione strutture pericolanti: 20%.
ART.
10 ‑ INDENNITA' VESTIARIO
Al prestatore d'opera viene
corrisposta una indennità per logorio di indumenti di lavoro
stabilita in
L. 3.000
annue frazionabile in dodicesimi
ART.
11 ‑ PREAVVISO
Il licenziamento dell'operaio
non in prova o le di lui dimissioni possono aver luogo con un
periodo dì preavviso che, in considerazione delle particolari
condizioni e caratteristiche delle imprese edilizie sammarinesi, è
stabilito nel termine di giorni 3 per gli operai con anzianità fino
a tre anni, e nel termine di giorni 5 per gli operai con anzianità
oltre tre anni.
ART.
12 ‑ SCUOLE
Le Organizzazioni contraenti
riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione
professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze
edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse
e per aumentare e migliorare il loro rendimento nella produzione.
Esse s'impegnano fin d'ora a
curare l'attuazione pratica di tale principio, facilitando anche le
condizioni di lavoro di quegli operai od apprendisti che
intendessero frequentare eventuali corsi serali.
ART.
13 ‑ APPRENDISTATO
Si
richiamano le norme della legge 11/9/1961 n. 27.
ART.
14 ‑ CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le
disposizioni del presente contratto sono correlative fra loro e non
cumulabili con alcun trattamento.
Ferma restando la
inscindibilità di cui sopra le parti con il presente contratto, non
hanno inteso sostituire anche di fatto, condizioni più favorevoli al
prestatore d'opera attualmente in servizio.
,ART.
15 ‑ VALIDITA' E DURATA
Il presente contratto avrà
decorrenza dal 1° Giugno 1962 ed avrà la durata di anni uno da tale
data. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno
qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno quattro
mesi prima della scadenza mediante raccomandata con R.R.
San Marino, 27 Luglio 1962
per la
Confederazione Democratica del Lavoro
Avv.
Marino Bugli
per la
Categoria degli Imprenditori Edili
Burgagni Alfredo, Castiglioni
Secondo, Morri Alessandro, Rossi geom. Marino, Venturini Gaetano
Zafferani
Ivo
Allegato n° 2
PRIMO STATUTO DELLA
CASSA EDILE
Articolo N.1
Costituzione Cassa Edile e
sua denominazione
In conformità all'articolo 7
del contratto collettivo di lavoro stipulato in data 27/7/1962 ed in
vigore dal 1° Giugno 1962 e tuttora vigente, è costituita in San
Marino a decorrere dal 1° Gennaio 1963 la Cassa Edile Sammarinese di
Mutualità ed Assistenza.
Articolo N. 2
Sede, funzione e durata
La Cassa ha la sua Sede in San
Marino ed adempie alle proprie funzioni, quali sono
indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti da
datori di lavoro che sotto qualsiasi ragione sociale, anche
cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affine nel
territorio della Repubblica anche mediante la sola fornitura di sola
mano d'opera (lavori in economia).
La durata della Cassa è
indeterminata nel tempo.
Articolo N.3
Rappresentanza e domicilio
legale
La rappresentanza legale della
Cassa spetta al Presidente del Consiglio d’Amministrazione.
Per quanto riguarda le
assistenze ad i servizi gestiti dalla Cassa, tutti gli operai ad
essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono
domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.
Articolo N. 4
Scopi
La Cassa ha i seguenti scopi
a) gestire a favore dei propri
iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito con
contratti collettivi o concordati di lavoro e di prestatori d'opera;
b) amministrare la percentuale
per la gratifica natalizia, ferie, festività e l'indennità di
anzianità;
c) svolgere ogni forma di
previdenza e di assicurazione sociale che le potrà essere demandata
dalle Organizzazioni predette;
d) assumere iniziative atte a
facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di
contratto a favore degli operai e delle loro famiglie.
Articolo N. 5
Iscritti
Sono iscritti alla Cassa agli
effetti del presente Statuto tutti gli operai che si trovano nelle
condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto e prestano
servizio nel territorio della Repubblica.
Articolo N.6
Rapporto d'iscrizione
Il rapporto d'iscrizione
presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta
servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione
del vigente contratto collettivo e concordati di lavoro, è tenuto ad
iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.
Il rapporto cessa per i
seguenti motivi:
a) espatrio dell'iscritto;
b) cessazione definitiva
dell'attività lavorativa dell'iscritto.
Articolo N. 7
Contributi. e versamenti
alla Cassa
Ogni contributo dovuto dai
datori di lavoro e dagli operai iscritti alla Cassa è stabilito nei
contratti collettivi o concordati di lavoro stipulati tra le
rispettive Organizzazioni.
Il Consiglio d’Amministrazione
della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento
integrativo di quelle contrattuali.
La quota di contributo a
carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro
sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga.
Il datore di lavoro è
responsabile dell’esatto versamento della percentuale per gratifica
natalizia, ferie e festività e indennità di anzianità che deve
affluire alla Cassa, nonché dei contributi e delle quote di cui
sopra posti a suo carico e trattenute sulla retribuzione degli
operai.
Qualunque patto contrario è
nullo.
Nei confronti dei datori di
lavoro inadempienti alle norme predette, il Consiglio di
Amministrazione della Cassa potrà adottare nell'ambito della legge e
del contratto, ogni provvedimento atto ad indurre le stesse agli
adempimenti che gli competono.
Articolo N. 8
Gestione dei contributi,
modalità e condizioni delle prestazioni e del1’Assistenza.
La gestione dei contributi del
fondo per gratifica natalizia, ferie, festività e indennità di
anzianità e di quanto altro previsto dall'Art. 4 nonché l'erogazione
di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e
condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione anno per
anno, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza
soltanto gli operai iscritti alla Cassa relativamente ai quali
risultano regolarmente versati sia i contributi di cui all'art. 4
(lettera A che la percentuale di cui alla lettera B) dello stesso
articolo.
Articolo N. 9
Consiglio di
Amministrazione
a) Composizione:
la Cassa è retta da un
Consiglio d'Amministrazione paritetico, composto da quattro membri
designati: n.2 dai datori di lavoro e n. 2 delle Organizzazioni
Sindacali stipulanti di parte operala (Confederazione Democratica e
Confederazione Sammarinese) in misura paritetica tra loro salvo
quanto verrà diversamente concordato tra le rispettive
Confederazioni Sindacali.
Il Consiglio d'Amministrazione
elegge Presidente uno dei Consiglieri designati dai predetti datori
di lavoro, proposti dagli stessi, e vice Presidenti due dei
Consiglieri designati dalle predette Organizzazioni di parte
operaia, proposti dagli stessi.
Il presidente e i vice
presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza.
b) Durata dell'incarico:
i membri del Consiglio
d’Amministrazione durano in carica un biennio e possono essere
riconfermati. E' però facoltà dei datori di lavoro e delle
Organizzazioni Sindacali designanti di provvedere alla loro
sostituzione anche prima dello scadere del biennio.
I membri del Consiglio
nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per
qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica
fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
c) Gratuità delle cariche:
tutte le cariche sono
gratuite. Per altro ai componenti il Comitato di Presidenza potrà
essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo o rimborso spese
stabilita di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione
d) Attribuzione del
Consiglio d'Amministrazione:
Il Consiglio d’Amministrazione
provvede all’Amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo
gli atti necessari alle scopo.
Spetta in particolare al
Consiglio d’Amministrazione di:
-
deliberare ed
approvare i regolamenti interni della Cassa;
-
provvedere alla
compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e
preventivi della Cassa;
-
vigilare sul
funzionamento di tutti i servizi della Cassa sia tecnici che
amministrativi ed in particolare modo su quelli riguardanti la
riscossione dei contributi;
-
curare e
promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle
disposizioni contenute nel presente Statuto;
-
promuovere i
provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene conveniente
per il buon funzionamento della Cassa;
-
assumere e
licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento
economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti
collettivi di lavoro vigenti per la categoria Edile.
e) Convocazione:
il Consiglio d’Amministrazione
si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente
ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri del Consiglio, dal
Presidente o da un Vice Presidente e dal Consiglio dei sindaci.
La convocazione del Consiglio
d’Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi
almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale
urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48
ore. Gli avvisi devono contenere le indicazioni del luogo, giorno ed
ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il Segretario
della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo.
f) Deliberazioni
per la validità delle adunanze
del Consiglio d’Amministrazione e delle deliberazioni relative è
necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta di voti.
Articolo N. 10
Presidente
Il Presidente dura in carica
due anni, salvo la facoltà di sostituzione, di cui all’art. 9
lettera B. Spetta al Presidente della Cassa di:
-
rappresentare la
Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio;
-
il Presidente ha
la firma sociale;
-
promuovere la
convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio
d’Amministrazione e presiederne le adunanze;
-
sovrintendere di
concerto con i vice Presidenti, all’applicazione del presente
Statuto;
-
dare esecuzione
di concerto con i vice Presidenti, alle deliberazioni del Consiglio
d’Amministrazione;
-
decidere di
concerto con i vice Presidenti circa gli eventuali ricorsi
presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e
disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere
del Consiglio di Amministrazione;
-
in caso di
assenza e di impedimenti, il Presidente potrà delegare per iscritto,
di volta in volta, un altro membro del Consiglio d'Amministrazione,
tutte e parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.
Articolo N. 11
Vice Presidenti
I vice Presidenti della
Cassa durano in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di
cui all'art.9 lettera B. Spetta ai vice Presidenti di:
- sovrintendere di concerto
con il Presidente all'applicazione del presente statuto;
- dare esecuzione di concerto
con il Presidente alle deliberazioni del Consiglio
d'Amministrazione;
- decidere di concerto con il
Presidente, circa gli eventuali ricorsi degli iscritti in ordine
a11e vertenze amministrative e disciplinari tra esse e la Cassa,
sentito eventualmente il parere del Consiglio d'Amministrazione.
In caso di assenza e di
impedimenti i vice Presidenti potranno delegare per iscritto, di
volta in volta, ad altro membro del Consiglio d'Amministrazione
TUTTE 0 PARTE DELLE LORO FUNZIONI CON PIENEZZA DI POTERI.
Articolo N. 12
A) Collegio dei Sindaci ‑
Composizione:
Il Collegio del Sindaci è
composto di tre membri effettivi designati rispettivamente uno dai
datori di lavoro, uno dai Sindacati operai ed uno che ne è il
Presidente dalle predette Organizzazioni stipulanti che designano
inoltre due sindaci supplenti (uno di parte industriale ed
uno di parte operaia) designati a sostituire i sindaci effettivi
eventualmente assenti per causa di forza maggiore.
B) Durata
I Sindaci sia effettivi che
supplenti durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
C) Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un
compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal
Consiglio d’Amministrazione in sede dì approvazione del bilancio
D) Attribuzioni
I Sindaci esercitano le
attribuzioni ed hanno i doveri di cui alle vigenti leggi in materia.
Essi devono riferire al
consiglio d’Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate
durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci
esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllare la
corrispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce
ordinariamente una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente del
Collegio dei Sindaci ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci
ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna
formalità di procedura. I Sindaci partecipano alle riunioni del
Consiglio d’Amministrazione senza voto deliberativo.
Articolo N. 13
Personale della Cassa
A reggere gli Uffici della
Cassa, assicurandone l’esatto funzionamento, il Consiglio
d’Amministrazione nomina un Segretario le cui mansioni ed
attribuzioni sono stabilite dal Consiglio d'Amministrazione stesso.
Il Consiglio d’Amministrazione
fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti
necessari per poter ricoprire la carica di Segretario. L’assunzione
dell’altro personale della Cassa è fatta dal Consiglio
d’Amministrazione udito il parere del Segretario. Il trattamento
disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il
personale dipendente della Cassa verrà determinato da apposito
regolamento, da approvarsi dal Consiglio d’Amministrazione, in
conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di
lavoro vigenti per la categoria edile.
Articolo 14
Patrimonio sociale
Il patrimonio della Cassa è
costituito:
a) dai beni mobili ed immobili
che per acquisti, 1asciti, donazioni, e per qualsiasi
altro titolo, vengono in proprietà della Cassa;
b) dagli avanzi di gestione e
delle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
c) dalle somme che per
qualsiasi titolo, previo “occorrendo” eventuali autorizzazioni di
legge entrino a far parte del patrimonio della Cassa.
I capitali amministrativi
della Cassa Edile possono essere impiegati anche in beni immobili
destinati alle funzioni sociali della Cassa.
Articolo N.15
Rendite
La rendite della Cassa sono
costituite:
a) dall'ammontare dei
contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che
da parte degli operai, di cui alla lettera A dell’art. 4 dedotta una
percentuale del 10% da accantonare a fondi di riserva;
b) dagli interessi attivi sui
contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia, ferie,
festività e indennità di anzianità;
c) dagli interessi di mora per
ritardati versamenti nella misura stabilita nell'atto costitutivo
della Cassa;
d) dalle somme introitate a
titolo di rimborso spese da parte degli operai nella misura
stabilita dal Consiglio di Amministrazione per la gestione del fondo
gratifica natalizia, ferie, festività e indennità di anzianità;
e) dalle somme incassate per
lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità
aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni
riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
f) dalle altre somme
che per qualsiasi titolo previo occorrendo eventuali autorizzazioni
di legge, vengono in possesso della Cassa.
Articolo 16
Prelevamenti e spese
per le spese di impianto e di
gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo
precedente esclusa quella di cui alla lettera E. Ogni prelevamento
di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario e
straordinario dovranno essere giustificati dalla relativa
documentazione vistata dal Segretario e firmata dal Presidente e dal
Vice Presidente.
Qualsiasi prelievo o pagamento
per qualsivoglia titolo e causale deve essere effettuato con firma
abbinata da Presidente e dai Vice Presidenti. Agli effetti del
presente articolo le persone chiamate a sostituire il Presidente e
un Vice Presidente ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente
Statuto devono essere muniti di speciale delega scritta.
Articolo N. 17
Gli esercizi finanziari della
Cassa hanno inizio con il 10 settembre di ogni anno e terminano Il
31 agosto dell’anno successivo.
Alle fine di ogni esercizio il
Consiglio d’Amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci
consuntivi riguardanti le singolo gestioni della Cassa di cui
all’art. 4 con la indicazione per ognuna di esse delle norme
riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.
Detti bilanci consuntivi
devono essere approvati entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio e
cioè entro il 31 dicembre di ciascun anno. Conseguentemente essi
devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno
15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono
essere sottoposti all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.
Entro il 31 dicembre di ogni
anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.
Sia i bilanci consuntivi che
quelli preventivi devono inoltre entro un anno dalla loro
approvazione essere inviati alle Organizzazioni interessate
accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa e da quella
dei sindaci. I bilanci consuntivi devono rispettare in forma chiara
e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello Stato
patrimoniale, analogamente quelli preventivi devono contenere una
sufficiente esatta previsione delle entrate delle spese
dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.
Articolo N. 18
Liquidazione
La messa in liquidazione della
Cassa é disposta su conferme/deliberazioni delle Organizzazioni
stipulanti, sentito il parere del Consiglio d'Amministrazione della
Cassa. Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa
cessi ogni attività per disposizione di legge o qualora essa venga a
perdere per qualsiasi titolo e causa la propria autonomia
finanziaria e funzionale. In entrambe le ipotesi le Organizzazioni
predette provvederanno alla nomina di quattro liquidatori, dei
quali due nominati dalla organizzazione di parte industriale e due
dalle Organizzazioni di parte operaia in ragione di una per
ciascuna; trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà
in difetto il Commissario della Legge.
Le anzidette Organizzazioni
determinano all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i
compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante da conti di chiusura della
liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di
assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria
edili che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse. In casi di
disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Commissario della
Legge tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle
Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.
Articolo N. 19
Modificazione dello Statuto
Qualunque modifica al presente
Statuto deve essere deliberata con voto unanime dal Consiglio di
Amministrazione e dalla Cassa sentito il parere dalle Organizzazioni
stipulanti.
Articolo N. 20
Norma di rinvio
Per quanto non è espressamente
previsto dal presente Statuto valgono in quanto applicabili le nome
di legge in vigore.
Allegato n° 3
Primo
Consiglio di amministrazione eletto l’8 marzo 1963
Presidente geometra Marino Rossi
Vice
presidente sig. Mario Nanni (in carica fino al 10
luglio 1987)
Vice
presidente sig. Armando Foschi (in carica fino al 28
agosto 1972)
Consigliere sig. Secondo Castiglioni
Primo
Collegio dei Sindaci Revisori eletto il 3 giugno 1963
Presidente ragionier Carlo Tonnoni
Sindaco
revisore avvocato Renzo Monelli
Sindaco
Revisore sig. Alessandro Morri
Presidenti della Cassa Edile:
1963 –
1965 geometra Marino Rossi
1965 –
ancora in carica sig. Alessandro Morri
Vice
presidenti:
1972
rag. Franco Gatti
1975
sig. Giovanni Giardi
1978
sig. Pier Marino Canti
1983
sig. Floriano Andreini
1987
sig. Andrea Bacciocchi
1988
rag. Marco Beccari
1991
sig. Stefano Macina
1992
rag. Edgardo Ercolani
1994
sig. Giuliano Tamagnini
1998
sig. Gian Luigi Macina
Consiglio di Amministrazione attuale:
Presidente sig. Alessandro Morri
Vice
presidente rag. Marco Beccari
Vice
presidente sig. Gian Luigi Macina
Consigliere sig. Secondo Castiglioni
Collegio dei Sindaci Revisori attuale
Presidente – rag. Carlo Tonnoni
Sindaco
Revisore – avv. Renzo Monelli
Sindaco
Revisore – sig. Giacinto Angelini
Accordo collettivo circondariale
costitutivo della Cassa Edile – Statuto – valevole per il
circondario di Rimini.
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