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 Breve storia della

Cassa Edile Sammarinese di Mutualità ed Assistenza

di Verter Casali

 

 La Cassa Edile della Repubblica di San Marino nacque soprattutto da due esigenze: quella imprenditoriale, che sentiva la necessità di un istituto in grado di sorvegliare e normalizzare i rapporti di natura economica all’interno di un settore lavorativo all’epoca poco stabile e poco soggetto a regole certe, perché composto prevalentemente da contadini che periodicamente si trasformavano in manovalanza stagionale; quella sindacale, che sentiva invece il bisogno di fornire norme certe al settore, soprattutto per tutelare i diritti di chi vi lavorava, e d’innalzarne i livelli retributivi.  

Nei primi anni ’60 i sindacati intrapresero per tali motivi una energica battaglia per il rinnovo del contratto del settore edile. Il precedente contratto risaliva al 1° aprile 1958, ma già aveva dato chiari segni di non essere più soddisfacente da vari punti di vista, in particolare da quello economico e per quanto concerneva i diritti dei lavoratori.

Da un intervento anonimo del 30 ottobre 1961, tenuto all’interno di una delle tante riunioni del periodo fatte a favore degli operai edili, possiamo chiaramente comprendere quali fossero i principali problemi su cui si stava discutendo. Infatti l’oratore istigava a creare una forte organizzazione, la quale sia capace di orientare giustamente e di organizzare lotte capaci di avviare a soluzione i problemi e le rivendicazioni dei lavoratori di questo settore che per il numero delle maestranze in esso occupate e per il notevole peso che esso ha nella nostra economia, costituisce un centro vitale di forza operaia e democratica nel nostro paese.

Non è infatti pensabile alcun serio progresso o riforma sociale a San Marino senza la partecipazione e la spinta attiva della nostra categoria, senza potenti lotte degli edili su alcuni fondamentali problemi come la Cassa di Compensazione, le pensioni di invalidità e vecchiaia e altri contenuti nel nostro programma rivendicativo.

Però il governo e i datori di lavoro non tenevano in alcun conto le esigenze della categoria per due cause principali:

1)          La mancanza di un efficiente sindacato di categoria che assicuri agli edili la massima chiarezza sui loro problemi, una direzione efficace per le lotte da condurre e un’adeguata e forte organizzazione della categoria stessa.

2)          Una accettazione passiva della impostazione individualistica dei rapporti di lavoro col padrone assecondata dalla errata convinzione che a quattr’occhi e attraverso “buoni rapporti” fra singolo operaio e padrone, si possono risolvere meglio le questioni salariali ed altre. Ciò è la classica impostazione voluta dai padroni, i quali sono tutti uniti e concordi, nell’evadere gli obblighi di legge nel ostacolare (sic), se non impedire informarsi (sic) di una coscienza sindacale nel cercare il più possibile di tenere lontano i lavoratori dalla vita e dall’azione sindacale facendo credere ai più ingenui, di concedere di più di quanto sia possibile ottenere attraverso l’azione sindacale stessa.

 

Questo modo di fare portava a forti risultati negativi e ad una situazione umiliante generale del settore, anche dei cantieri governativi.

Un problema era dato dall’orario, che spesso non si rispettava e che costringeva gli operai a fare più delle otto ore cui erano tenuti senza beneficiare sempre degli straordinari.

Anche i salari, inoltre, non erano uguali per tutti, dipendendo il più delle volte da contrattazioni e accordi privati tra datore di lavoro ed operaio.

Rompere con l’attuale situazione è un dovere imprescindibile e urgente di tutta la categoria e del movimento sindacale unitario, urlò il nostro anonimo arringatore. Per farlo occorreva prima di ogni altra cosa battersi per realizzare l’unità degli operai della categoria attorno al rispetto integrale della legge e degli accordi sindacali in vigore, così da far conoscere a tutti i lavoratori del settore i loro diritti, nonché per assicurare la presenza attiva di rappresentanti sindacali su tutti i cantieri della Repubblica.

Poi era indispensabile giungere ad un nuovo contratto di lavoro che prevedesse l’indennità di mal tempo e la retribuzione delle festività nazionali anche quando queste cadono di domenica. Inoltre era necessario definire meglio l’erogazione degli assegni famigliari, che andavano anche aumentati, la gratifica natalizia, le ferie, la liquidazione di fine servizio, tutti aspetti fin lì senza troppe regole, dove il padronato faceva quasi ciò che voleva, spesso approfittandosene.

Bisogna quindi giungere ad imporre, oltre che un nuovo contratto al padronato, al governo senza ritardo la istituzione della cassa di Compensazione che imponga i padroni (sic) il versamento alla Cassa stessa dei contributi per gli assegni famigliari, le somme dovute al lavoratore a titolo di gratifica natalizia, ferie e indennità di anzianità, e che la Cassa di Compensazione a sua volta versi una volta all’anno al lavoratore le somme corrispondenti ai diritti maturati.[1] 

Queste forti polemiche, propagate per tutta la Repubblica tramite una serie ripetuta di comizi e conferenze, sensibilizzarono gradualmente la categoria degli operai edili, portandoli a rivendicare con sempre maggior forza i loro diritti, e a pretendere un nuovo contratto più consono ai tempi e più garantista sotto tutti i punti di vista.

Nella primavera del 1962 le agitazioni erano ormai tali da indurre gli impresari edili a decidersi al rinnovo del contratto. Le trattative tra le parti ebbero inizio nel mese di giugno, e proseguirono in seguito con una sequela di proposte e controproposte che non portarono però nell’immediato a nessun compromesso o punto d’incontro tra sindacati e imprese edili, perché le pretese economiche erano assai elevate, volendo ritoccare di molto le tariffe precedenti, ovvero rivendicando un aumento compreso tra il 20 e il 30%.

Per tale motivo venne dichiarato sciopero del settore per i giorni 13 e 14 luglio, sciopero preparato da una serie di comizi. All’interno di una di queste riunioni, svoltasi il 6 luglio, il sindacalista Mario Nanni affermò che la categoria degli edili, per le caratteristiche del lavoro, per determinate circostanze di formazione e di mancanza di stabilità del lavoro, non ha mai goduto interamente dei diritti di legge. Accettava in genere la retribuzione forfetaria, sistema salariale particolarmente adatto a nascondere irregolarità, evasioni e talvolta anche ricatti ai danni dell’operaio edile.

Spesso ai lavoratori non veniva rilasciata nessuna busta paga, né corrisposti assegni famigliari, né rispettati gli orari, le festività, le ferie. Anche l’anzianità era conteggiata sempre a sfavore dell’operaio. Per tutte queste ragioni i sindacati hanno avanzato unitariamente la richiesta di istituire la Cassa Edile (…) Il suo valore è costituito in primo luogo dal contenuto di principio che essa assume. Mutualità fra tutti i lavoratori della categoria. (…) Se i lavoratori saranno vigilanti avranno la possibilità di maggior controllo sui diritti maturati : gratifica – ferie- festività- anzianità che saranno maturate in rapporto al lavoro svolto nell’anno, indipendentemente dal numero di ditte presso le quali avrà lavorato. La sua istituzione comporta un miglioramento di circa 400 lire giornaliere. In un secondo tempo circa fra un anno potrà assicurare anche prestazioni assistenziali (integrazione per esempio in caso di infortunio).[2]

Per scongiurare lo sciopero, il governo cercò di fare da mediatore, convocando le parti per addivenire, se possibile, ad un pacifico componimento della vertenza. Il tentativo però fallì, per cui lo sciopero venne realizzato e con esso una vasta assemblea di circa 300 lavoratori del settore edile svoltasi nel Teatro Titano durante le ore di astensione dal lavoro.

La protesta di metà luglio non riuscì subito a far avvicinare le parti, così nei giorni successivi continuarono i comizi e le riunioni degli operai per organizzare altre manifestazioni. Alcuni giorni dopo, sotto la minaccia di un altro sciopero da convocarsi a breve termine, avvenne però un nuovo incontro fra le parti. Questo si dimostrò risolutivo in quanto i datori di lavoro, prevalentemente artigiani, per sbloccare lo stallo che era avvenuto e che stava impedendo qualsiasi lavoro in campo edile, accettarono alla fine di elargire un rilevante aumento dei salari (11% circa fino a dicembre, 18,50% dal 1 gennaio 1963),[3] e si dichiararono favorevoli all’istituzione della Cassa Edile fin dal 1° gennaio del ’63.

Proprio tale data d’istituzione provocò un diverbio tra le CDSL e CSdL, ovvero le due organizzazioni sindacali che, con l’astioso e belligerante clima politico di quegli anni, legato agli scontri tra forze di sinistre e di destra, faticavano non poco a raggiungere compromessi tra loro.[4]

I rappresentanti sindacali della CSdL, infatti, ad un certo punto abbandonarono per protesta il tavolo delle trattative perché avrebbero voluto l’apertura della Cassa Edile qualche mese prima della data pattuita, ed anche ulteriori concessioni da parte degli edili. Non a caso accusarono la CDSL di tradimento dei lavoratori e di combutta coi padroni.

Comunque, nonostante gli scontri tra confederazioni, alla fine del 1962 fu possibile redigere il seguente

 

Accordo costitutivo della Cassa Edile

 

I Costruttori Edili della Repubblica di San Marino rappresentati dai Sigg. Burgagni Alfredo, Castiglioni Secondo, Morri Alessandro, Rossi rag. Marino, Venturini Gaetano, Zafferani Ivo, unitamente alle Organizzazioni Sindacali (Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, Avv. Marino Bugli, e la Confederazione Sammarinese del Lavoro, Mario Nanni, hanno concordato quanto segue:

 

1.                      Istituire la Cassa Edile, valevole per il territorio della Repubblica di San Marino, che entrerà in vigore il 1° Gennaio 1963 con versamenti relativi al primo mese.

2.                      Il versamento a favore della Cassa Edile sarà effettuato dai datori di lavoro nella misura globale del 21,5% così suddiviso:

-  Il 20,5% a carico del datore di lavoro;

-  Lo 1% (uno per cento) a carico dei lavoratori.

 

 I suddetti contributi verranno destinati dalla Cassa Edile come segue:

 

-         lo 1% a titolo di contributo per l’istituzione e il funzionamento della Cassa stessa;

-         lo 0,50% a titolo di contributo sindacale da destinarsi alle Organizzazioni Operaie secondo le modalità che saranno concordemente fissate dalle medesime;

-         il 20% a titolo di percentuale per l’accantonamento della gratifica natalizia, ferie, festività nazionali e indennità di anzianità.

3.                      La quota a carico dei lavoratori deve essere trattenuta sulle loro spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell’Impresa, la quale deve provvedere a versarla alla Cassa insieme alle quota a proprio carico entro e non oltre il mese successivo al periodo lavorativo cui la retribuzione corrisposta si riferisce, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale sopra menzionata.

4.                      Per ogni versamento ritardato, sia nella percentuale che dei contributi di cui sopra, l’Impresa è tenuta a corrispondere alla Cassa l’interesse di mora del 6% annuo.

5.                      Il pagamento anticipato delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui il lavoratore emigri in altro Paese.

6.                      Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte delle somme medesime deve essere presentato alla Cassa Edile sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

7.                      Il presente accordo entra in vigore il 1° Gennaio 1963 sia per il versamento dei contributi che per l’accantonamento delle ferie, gratifica natalizia, festività e anzianità di fine servizio.

8.                      Le parti s’impegnano di iniziare quanto prima la pratica tendente ad ottenere il riconoscimento giuridico della Cassa Edile.

Le parti s’impegnano di fare rispettare in tutte le sue parti il presente accordo dalla totalità dei datori di lavoro dell’edilizia di qualsiasi ragione sociale anche cooperativistica, le quali esercitano attività edilizia nel territorio della repubblica anche mediante la fornitura di sola mano d’opera (lavori in economia).

Le Organizzazioni Operaie dal canto loro s’impegnano di sviluppare concretamente ogni azione necessaria affinché tutti i datori di lavoro dell’edilizia rispettino l’accordo e versino quanto stabilito alla Cassa Edile. Tali impegni per un sempre miglior funzionamento della Cassa possono essere:

 

-             richiami ufficiali alle Aziende;

-             intervento presso gli Organi Ispettivi;

-             segnalazione pubblica attraverso manifesti;

-             e, qualora i predetti tentativi non diano i risultati necessari, organizzazione di scioperi aziendali.

 

Si rende necessario inoltre che lo sviluppo della iniziativa venga seguito dalle parti attraverso incontri periodici che ne esaminino l’andamento generale.

Inoltre il Consiglio d’Amministrazione della Cassa svolgerà un’azione, nella forma e nelle iniziative che gli sono attribuite, al fine di allineare tutte le Imprese Edili al versamento alla Cassa.

Il presente accordo entra in vigore dal 1° Gennaio 1963 per la durata di anni 2 e s’intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo se non interverrà disdetta da una delle parti contraenti a mezzo di lettera raccomandata RR. Almeno 3 mesi prima della scadenza.

 

Il nuovo contratto prevedeva, tra le altre cose, l’obbligo per i datori di lavoro di far uso della busta paga, un’indennità vestiario di 3.000 lire annue, maggiorazioni per i lavori disagiati (35% per lo sgombero dei pozzi neri, 25% per lavori alle fognature, 18% per costruzione di pozzi, 10% per lavori nei cimiteri, 20% per demolizione di costruzioni pericolanti), in una logica globale di discrete migliorie per il settore.[5]

La forte conflittualità esistente tra le due Confederazioni sindacali inizialmente non permise di trovare alcun compromesso relativo al nuovo contratto edile, per cui solo la CDLS lo firmò dapprincipio, esaltando ovviamente quanto ottenuto, in particolare proprio la fondazione della Cassa Edile.

In un secondo momento, comunque, anche l’altra Confederazione abbandonò le sue posizioni critiche, e sostenne l’importante iniziativa così come si era venuta sviluppando. Alla fine, quindi, la Cassa poté nascere su posizioni di concordia che lasciano bene sperare in un efficace sviluppo e consolidamento dell’organismo, come annunciò un articolo apparso sul periodico Lavoro Libero del maggio 1963.[6]

Sempre all’interno di questo articolo si rendeva noto che, grazie a diversi incontri  fra i sindacati dei lavoratori e quello degli imprenditori edili, oltre all’accordo costitutivo, era stato concordato pure lo statuto della Cassa, quindi si era nominato il Consiglio Direttivo che era risultato composto dal geometra Marino Rossi, nominato in seguito presidente, da Armando Foschi e Mario Nanni, nominati vicepresidenti, e da Secondo Castiglioni.[7]

Il Consiglio Direttivo con le sue prime deliberazioni aveva poi provveduto ad organizzare convenientemente il nuovo ufficio, sito in Città, in via del Teatro, che era stato aperto al pubblico il 20 marzo del 1963 con orario pomeridiano (dalle ore 15,30 alle 19), e il sabato mattina dalle ore 9 alle 12,30. Per gestirlo era stato assunto il ragioniere Elios Angelini.

Recita ancora l’articolo che ci sta fornendo tutte queste informazioni:[8]

Le Imprese sono già a conoscenza che la percentuale delle indennità; di anzianità, per mancato godimento delle ferie, festività e gratifica natalizia, debbono essere accantonate mensilmente nella Cassa Edile mediante versamenti da effettuare alla Banca Agricola Sammarinese. Gli accantonamenti del 21,50% sui salari corrisposti hanno decorrenza dal l° gennaio c.a.; qualora entro il 20 aprile risultassero delle Ditte inadempienti, queste saranno tenute al pagamento degli interessi di mora.

Com’è stato ancora illustrato la Cassa Edile di Mutualità, oltre a ridurre al minimo le infrazioni contrattuali e legislative, tanto frequenti nel campo dell'edilizia, si propone non solo di gestire per conto dei lavoratori una parte di salario, da restituire in due soluzioni annue, quanto soprattutto di concorrere tangibilmente in certe occasioni avverse per i lavoratori, quali ad esempio l'infortunio o la malattia.

Al verificarsi di questi sinistri si potrà infatti accertare la possibilità di concedere al lavoratore infortunato o ammalato delle integrazioni alle indennità corrisposte dall'I.S.S., e ciò mediante l'accantonamento degli interessi maturati coi depositi presso la Banca. Come si vede, dunque, la Cassa Edile di Mutualità risponde efficacemente a presupposti di ordine economico e di solidarietà sociale, rappresentando per altre categorie un esempio di armoniosa collaborazione fra le forze imprenditoriali e lavoratrici, che contribuiscono quotidianamente a far marciare in avanti la vita del Paese.

Quindi presupposti importanti della nascita della nuova Cassa Edile erano l’ordine economico, e la solidarietà sociale, ovvero la volontà di portare regole certe e modelli operativi rigorosi in un settore fortemente in espansione in questi anni per il boom edilizio cui stava assistendo la Repubblica di San Marino, ma soggetto ancora a grande anarchia e poca chiarezza nelle regole, nei diritti/doveri, negli stipendi e così via.

Gli ultimi anni ’50 ed i primi anni ’60 furono quelli in cui San Marino uscì rapidamente dalla dimensione rurale che lo aveva caratterizzato per secoli, per diventare molto più urbanizzato e proiettato verso quel futuro commerciale, infrastrutturale, sociale che sta vivendo ora.

Grazie ad una legislazione che stimolava tale sviluppo, che spesso era senza una logica di fondo, però, e veniva lasciato alla libera intraprendenza dei singoli, furono costruite strade, edifici, impianti finanziati coi soldi che ora affluivano con abbondanza grazie al turismo, ai capitali provenienti dai sammarinesi in rientro dall’emigrazione, dall’America e da altre fonti ancora.[9] 

Tutti questi fattori stimolarono la nascita di impresari nel settore edilizio.

Negli anni Quaranta si potevano contare sulle dita, qualcuno per castello, mentre gli operai e i braccianti edili emigravano o riempivano le squadre del pieno impiego – ci dice Gilberto Rossini -.[10] Già nel Cinquanta però, i muratori più intraprendenti e capaci si qualificavano impresari, imparavano l’organizzazione del lavoro e l’amministrazione e costruivano le case monofamiliari. Nei primi anni erano contemporaneamente lavoratori, amministratori, impresari e si facevano aiutare da qualche tecnico della pubblica amministrazione.

(…) Quando i lavori divennero più consistenti, accanto ai singoli impresari si formarono cooperative in continua espansione, si distinsero al loro interno le varie funzioni, si costituirono le società, prima di fatto e poi formali.

(…) La presenza dei cantieri ammorbidiva o smorzava del tutto le tensioni fra operai e impresa, per inefficienza sul lavoro, incompatibilità, licenziamenti. Diventavano inoltre una causa importante della trasformazione dell’economia e del territorio per la costruzione continua di strade, fognature, linee elettriche, scuole ed edifici pubblici, che precedeva o immediatamente seguiva la elettrizzata attività commerciale dei terreni e degli immobili.

All’interno di questo frenetico attivismo, che portò tra le altre cose a realizzare opere importantissime per lo sviluppo dell’economia e quindi delle infrastrutture edilizie di natura commerciale e abitativa, come la superstrada di collegamento tra Rimini e San Marino, la cui realizzazione fu autorizzata con decreto del 7 agosto 1959, il nuovo acquedotto di Galavotto, costruito tra il ’59 e il ’62, che risolveva finalmente l’antico problema dell’acqua potabile in tutto il territorio,[11] e altro ancora,[12] nacque appunto la Cassa Edile a difesa e sostegno di una categoria che, come il settore in cui era impiegata, stava crescendo giorno dopo giorno e cominciava ad avere piena coscienza dei suoi diritti e della sua importanza all’interno dei forti e rapidi cambiamenti sociali in atto nel paese.

Un importante aiuto alla sua nascita e ai suoi primi passi fu fornito dalla Cassa Edile di Rimini, già operativa dal 1° settembre 1960, che offrì alla neonata Cassa Edile di San Marino consigli, documenti e modulistica (di sollecito alle ditte inadempienti o di altro genere) a cui ispirarsi per partire.[13] Fornì pure il suo statuto, che costituì il documento base da cui prese spunto e vita lo statuto sammarinese.[14] Per questo fin dal 16 febbraio 1963 Armando Foschi scriveva una lettera all’ingegnere Giorgio Fantini, presidente della Cassa Edile riminese, con cui gli comunicava l’apertura anche a San Marino di una cassa edile.[15]

I primi mesi del 1963 servirono naturalmente alla Cassa Edile per organizzarsi ad essere operativa. Accanto dunque alla collaborazione che fu instaurata con la Cassa di Rimini, venne elaborato lo statuto, fu riunito in data 8 marzo il primo Consiglio di Amministrazione per le nomine e la distribuzione delle cariche sociali, venne diffusa in data 15 marzo la prima circolare per comunicare a tutti l’apertura della Cassa Edile, e per ricordare alle imprese, cooperative e datori di lavoro del settore  che erano tenuti a versare il 21, 50% della paga base a partire dal 1° gennaio, cioè il 20% per festività retribuite, ferie, gratifica natalizia e indennità di fine servizio, lo 0,50% come contributo per la cassa edile, a carico del datore di lavoro, lo 0,50 come contributo alla cassa edile a carico del lavoratore, lo 0,50 come contributo sindacale sempre a carico del lavoratore. La somma doveva essere versata entro30 giorni dal giorno della retribuzione, altrimenti s’incorreva in una mora del 6% del totale della somma dovuta.

Nella stessa circolare poi venne detto: La Cassa Edile, allo scopo di facilitare l’adozione di una busta paga uniforme e aderente alle esigenze dell’accordo stipulato in data 20 dicembre 1962, ha provveduto a stampare delle buste paga che i datori di lavoro potranno ritirare presso gli Uffici della Cassa Edile,[16] frase che fa comprendere come fosse forte ed impellente la volontà di regolarizzare adeguatamente il settore, togliendolo dalla semi anarchia precedente.

Pure nella seconda circolare, divulgata dalla Cassa il 27 marzo, vennero ribaditi gli stessi concetti, anche se in maniera più sintetica.[17] Nella terza circolare del 3 aprile fu invece specificato che ai fini del versamento dei contributi, devono essere denunciati anche i SOCI delle Cooperative Muratori e Picconasti i quali, pertanto, sono da considerarsi come terzi prestatori d’opera alle dipendenze delle Cooperative stesse, in qualità di operai e con le qualifiche di competenza. Veniva poi specificato che era stato prorogato al 20 aprile il termine utile ai versamenti di gennaio e febbraio 1963.[18] La circolare numero 4 fu invece inviata in data 21 maggio 1963 a 22 imprese edili come richiamo per non aver versato i contributi dovuti, e con la minaccia di denuncia all’Ispettorato del Lavoro.[19]

Nel corso del 1963 furono 10 in tutto le circolari inviate alle ditte ed agli operai, soprattutto per fornire informazioni sui modi con cui ora occorreva procedere. Ovviamente gli inizi furono difficili ed a volte fin troppo problematici, tuttavia all’interno di un articolo apparso sul periodico della Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi nel gennaio del 1964 si legge che, anche se erano trascorsi appena dieci mesi dalla costituzione della Cassa, i lavoratori del settore edilizio hanno già potuto constatare i primi benefici del nuovo Ente mutualistico, sia perché avevano già ricevuto l’indennità di Natale, sia soprattutto perché grazie all’esistenza della Cassa Edile, è stato possibile accertare parecchie irregolarità delle ditte imprenditrici, a danno naturalmente dei lavoratori.[20]

Lo statuto della Cassa Edile, come già si è detto, fu elaborato nei mesi iniziali del 1963 prendendo a modello quello della Cassa Edile di Rimini con le necessarie integrazioni. Gli scopi della Cassa erano ben puntualizzati all’interno dell’articolo 4, ed erano:

a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito con contratti collettivi o concordati di lavoro e di prestatori d'opera;

b) amministrare la percentuale per la gratifica natalizia, ferie, festività e l'indennità di anzianità;

c) svolgere ogni forma di previdenza e di assicurazione sociale che le potrà essere domandata dalle Organizzazioni predette;

d) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai e delle loro famiglie. [21]

I suoi iscritti erano tutti gli operai dipendenti da datori di lavoro che sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della Repubblica anche mediante la sola fornitura di sola mano d'opera (lavori in economia) – articolo 2 -.

L’iscrizione alla Cassa Edile iniziava dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione del vigente contratto collettivo e concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa, e terminava in due casi ben precisi: per espatrio dell'iscritto, o per sua cessazione definitiva dell'attività lavorativa in campo edile. – articolo 6-.  

I contributi alla Cassa Edile venivano stabiliti nei contratti collettivi o concordati di lavoro stipulati tra le rispettive Organizzazioni; il Consiglio d’Amministrazione della Cassa stabiliva eventuali modalità di versamento integrativo di quelle contrattuali.

La quota di contributo a carico degli operai doveva essere trattenuta dal datore di lavoro sulla busta paga. Egli era inoltre responsabile dell’esatto versamento della percentuale per gratifica natalizia, ferie, festività e indennità di anzianità.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, il Consiglio di Amministrazione della Cassa si riservava la possibilità di adottare ogni provvedimento atto ad indurre le stesse agli adempimenti che gli competono. – articolo 7 -

Negli articoli successivi si dettavano le norme relative alle cariche sociali (un presidente e due vice presidenti in carica per due anni ma rieleggibili) e al Consiglio di Amministrazione, che doveva essere composto da 4 membri di cui due designati dai sindacati e due dai datori di lavoro. Le cariche erano gratuite anche se potevano essere forniti indennizzi e rimborsi spese. I compiti del Consiglio erano ovviamente quelli di gestire l’amministrazione complessiva della Cassa, ed in particolare:

- deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

- provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa sia tecnici che amministrativi ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

- curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene conveniente per il buon funzionamento della Cassa;

-  assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria Edile.

 

Il Consiglio aveva l’obbligo di riunirsi ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri del Consiglio, dal Presidente o da un Vice Presidente e dal Consiglio dei sindaci. Le sue adunanze erano valide con la presenza di almeno metà più uno dei componenti. – articolo 9 -.

Gli articoli successivi stabilivano le funzioni di Presidente e vice presidenti, (art. 10 e 11), del Collegio dei Sindaci, (art. 12), del personale della Cassa, ovvero il suo Segretario preposto a reggere l’ufficio e a sbrigare le diverse incombenze (art. 13).

Gli ultimi articoli servivano a dettare le norme relativamente al patrimonio sociale (art. 14), le rendite (art. 15), i prelevamenti e le spese (art. 16), la durata degli esercizi finanziari e le norme relative alla redazione dei bilanci (art. 17), l’eventuale messa in liquidazione della Cassa (art. 18), la prassi da seguire per modificare lo statuto (art. 19).[22]

La Cassa con l’adozione dello statuto era finalmente operativa, ma inizialmente non fu sempre facile per lei svolgere il suo ruolo e riscuotere dalle imprese edili le quote che era preposta a gestire a favore degli operai. I metodi con cui in precedenza venivano regolati i rapporti tra imprese ed operai furono lenti a morire, per cui soprattutto nei suoi primi anni dovette svolgere pressioni ed inviare numerose lettere, come quella spedita già il 17 giugno, a firma Mario Nanni, in cui si contestava la non applicazione delle tariffe minime sindacali, e di conseguenza la non adeguata corresponsione della percentuale alla Cassa Edile, tese a sollecitare i versamenti o a far rispettare le nuove regole che erano state date al settore.[23]

D’altra parte del problema delle ditte inadempienti si parlò a lungo per la prima volta nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio in cui si sottolineò che occorreva subito richiamare le ditte risultanti alla data odierna inadempienti con apposita circolare, sotto pena di segnalare i nominativi delle medesime all’Ispettorato del Lavoro e con la successiva pubblicazione dei nominativi.[24]

Altre lettere dello stesso tenore vennero ripetutamente spedite a svariate ditte nei mesi successivi, ed altre ancora nel corso del 1964. Le inadempienze erano molteplici, dunque, spesso legate a dimenticanze, altre volte a noncuranza, altre volte ancora a forme di contestazione dell’operato della Cassa stessa.

Accanto a questo metodo di pressione esercitato in continuazione sulle ditte inadempienti per richiamarle al rispetto delle nuove prassi, anche sugli operai la Cassa Edile fece insistenti sollecitazioni affinché fossero sempre vigili sulla giusta corresponsione di salari e versamenti vari.

In una lettera del 13 gennaio 1964 (prot. N. 1437/64) indirizzata ad un operaio, per esempio, si disse quanto segue: Caro Lavoratore, da un controllo da noi effettuato sulle buste di un vostro compagno di lavoro è risultato che la vostra Ditta non ha corrisposto esattamente sia le retribuzioni che gli accantonamenti della Cassa Edile.

Siamo pertanto con la presente ad invitarvi a fare controllare se vi è stato corrisposto esattamente quanto dovutovi. Per tale conteggio la nostra Organizzazione si dichiara a vostra disposizione. [25]

Il problema delle ditte inadempienti fu quindi una costante dei primi anni di vita della Cassa Edile, ma anche di quelli successivi. Vi furono numerose lettere di sollecito anche nel ’65 e negli anni seguenti, così come ad un certo punto della sua esistenza, ovvero dopo il suo riconoscimento da parte del Consiglio dei XII, la Cassa iniziò a coinvolgere l’Ispettorato del lavoro con puntuali denunce nei confronti delle imprese edili che non versavano regolarmente i contributi come previsto per legge. Nei casi più difficili o dove non vi era mezzo di riscuotere il dovuto, si avvaleva direttamente del tribunale denunciando le ditte morose.[26]

Proprio per avere maggiori agevolazioni nella riscossione dei crediti, fin da subito la Cassa Edile si preoccupò di ricevere il riconoscimento giuridico. Tale riconoscimento da parte del Consiglio dei XII avvenne il 13 ottobre 1965, ma fu operazione piuttosto lunga e laboriosa. Infatti la domanda era stata inoltrata già dal 10 giugno 1963, ma per lungaggini burocratiche, elezioni politiche di mezzo e problemi vari, dovettero passare altri due anni prima che l’ambito riconoscimento arrivasse. Dal 9 agosto 1963 in poi fu un problema costante del Consiglio di Amministrazione, problema di cui si parlò in numerose sue riunioni.[27]

Tra l’altro il Consiglio dei XII per fornirlo pretese qualche modifica allo statuto (agli articoli 9, 14, 17 e 19),[28] per cui tra una cosa e l’altra si giunse appunto al ’65, quando con varie lettere della Cassa Edile e del suo avvocato venne sollecitata ripetutamente la chiusura della pratica. In una di queste lettere, datata 4 febbraio 1965 e firmata dal presidente e dai due vice, ci viene spiegato con chiarezza perché il riconoscimento giuridico fosse tanto necessario. Essa dice:

Il Consiglio di Amministrazione di questa Cassa ha elaborato e inoltrato all’On.le Consiglio dei XII fin dal 10 giugno 1963 la pratica tendente a conseguire il riconoscimento giuridico della Cassa di Mutualità Edile, senza tuttavia conoscere a tutt’oggi l’esito della richiesta.

E’ appena il caso di rammentare che i compiti e le finalità di questo organismo sono improntati ad alti fini sociali ovunque riconosciuti. Infatti in meno di due anni dalla avvenuta costituzione, la Cassa Edile, alla quale aderiscono le Organizzazioni dei Lavoratori unitamente a quella degli imprenditori edili, ha realizzato ampiamente gli obiettivi prefissi, che si possono così sintetizzare:

1.                    con il previsto accantonamento delle indennità di legge, da corrispondersi ai lavoratori in due soluzioni annue, si è di molto migliorata la situazione contrattuale nel settore edilizio, con particolare riguardo alla uniformità del trattamento salariale;

2.                    grazie al realizzo economico derivante dagli interessi attivi che la Banca corrisponde per i depositi dell’accantonamento del 20% del salario, unitamente al contributo corrisposto pariteticamente dai datori di lavoro e dai lavoratori. È già stato possibile concedere una cospicua integrazione economica all’indennità di temporanea erogata dall’ISS per gli infortuni sul lavoro. Inoltre è in programma l’estensione di tale integrazione economica anche per i periodi di sospensione lavorativa dovuta a causa di malattia

Ciò premesso s’intravede l’opportunità che la Cassa Edile consegua quanto prima il richiesto riconoscimento giuridico allo scopo di poter disporre, fra l’altro, della collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro, per assicurare la piena applicazione dei dettati statutari, nonché delle leggi e dei contratti relativi al settore edilizio.

Per quanto esposto si chiede alle LL.EE di voler disporre un sollecito esame della pratica di cui trattasi, certi che non potrà mancare una positiva definizione. [29]

Il riconoscimento dunque era fondamentale per ottenere la collaborazione dell’Ispettorato del lavoro e per sanzionare le ditte inadempienti: da qui l’urgenza ed i solleciti di cui si è detto, che comunque il Consiglio dei XII comprese, tanto che nella sua seduta del 13 ottobre del 1965 evidenziò che il riconoscimento doveva essere immediatamente rilasciato perché le modifiche richieste allo statuto erano state apportate, e perché vi era impellenza per la Cassa di poter esercitare e perseguire, con la necessaria tutela, gli scopi prefissi ed enunciati nell’atto costitutivo e nello Statuto. Deliberò quindi all’unanimità dei presenti (10 voti su 10) di concederla.[30]

Il riconoscimento permise subito di ottenere la collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro che fece visita a varie imprese morose sollecitandole a mettersi in regola in tempi brevi.[31]

Nel frattempo la Cassa aveva continuato ugualmente la sua vita e in data 2 giugno 1965 aveva rinnovato le sue cariche sociali, così come previsto dallo statuto. Erano in tale occasione risultati eletti: Alessandro Morri in qualità di presidente, Armando Foschi e Mario Nanni come vice, Secondo Castiglioni come membro del Consiglio di Amministrazione e Marino Rossi come sindaco revisore.[32]

Nell’ottobre dello stesso anno decise di corrispondere ai suoi soci anche l’integrazione per malattia, oltre a quella per infortuni che già distribuiva dal 1° aprile 1964. Per malattia all’epoca dava 200 lire dal 1° al 10° giorno, e 300 dall’11° al 180°, mentre per infortunio indennizzava 300 lire dal 1° al 90° giorno, e 200 dal 91° al 180°. Veniva fatta però una precisa raccomandazione per ottenere dagli operai collaborazione puntuale:

 

Lavoratori!

A nessuno di Voi sfuggirà l’importanza della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile. Tuttavia il successo della valida iniziativa è strettamente legato al potenziamento della Cassa Edile; a tal scopo la Vostra collaborazione è preziosa.

Sapete che le integrazioni sono RISERVATE ai soli lavoratori la cui impresa sia in regola con i versamenti della Cassa Edile almeno dal mese precedente la malattia o l’infortunio.

Com’è noto, tutte le imprese (nessuna esclusa), hanno l’obbligo di effettuare mensilmente i detti versamenti alla Cassa Edile; è evidente che più saranno le ore denunciate, maggiore sarà il contributo che la Cassa Edile potrà mettere a disposizione dei Lavoratori associati.[33]

 

Nel settembre del 1972 la Cassa Edile aumentò le integrazioni economiche per malattia lasciando invariata quella dal 1° al 10° giorno, ma portando a 500 lire giornaliere l’indennità dal 11° al 360° giorno. Anche l’indennità per infortunio fu portata a 500 lire giornaliere dal 1° al 360° giorno.[34]

Nonostante le difficoltà iniziali, dunque, che si possono valutare anche inevitabili se si considera la portata dell’innovazione in un settore non abituato a sottostare a troppe regole o controlli, ed in un paese che non aveva ben chiaro quali fossero i suoi reali scopi e a volte la guardava con qualche diffidenza, la Cassa Edile iniziò ad operare secondo il suo statuto e la logica per cui era nata, e poté chiudere, il 5 agosto del 1964, il suo primo anno amministrativo con un bilancio tutto sommato positivo.

Aveva incassato complessivamente lire 96.376.469 (grazie alla percentuale del 20% lire 72.450,815, per il contributo paritetico lire 3.633.589, e per il contributo sindacale lire 1.819.894 più altri introiti di diversa natura), emettendo assegni per lire 69.385.288 per i contributi a vantaggio degli operai, per lire 1.626.520 per le spese avute, e lire 1.738.983 per contributo ai sindacati.

Erano state distribuite lire 42.503.527 come gratifiche natalizia, per un complessivo di 972 assegni e 1.248.012 ore lavorative, con un’occupazione media mensile di 586 operai. Non c’era stata nel corso dell’anno la distribuzione della gratifica pasquale, che inizierà soltanto con la Pasqua del 1964.[35]

Ovviamente negli anni successivi, man mano che la Cassa prese piede, aumentò il volume dei suoi introiti e di conseguenza dei soldi che poteva distribuire agli operai, pur con qualche flessione occasionale.[36] Nel ’64, per esempio, riuscì a fornire come gratifiche natalizie 54.227.783 lire, e 26.923.105 lire come gratifiche pasquali, con 918 assegni, 1.367.116 ore lavorative e per una media di 620 operai. Nel ’70 la liquidazione natalizia già aveva raggiunto la ragguardevole cifra per l’epoca di lire 97.790.463, e lire 53.827.092 quella pasquale. Negli anni successivi queste cifre si dilatarono ulteriormente, dovendo la Cassa gestire anche altre liquidazioni periodiche accanto a quelle citate.[37]

La cassa edile funziona bene, venne scritto in un articolo del dicembre 1965;[38] il bilancio dell’attività portata avanti dalla Cassa Edile di Mutualità è altamente positivo sotto ogni aspetto, tanto da appagare le fatiche e le difficoltà di chi ha fin dall’inizio creduto in questa istituzione e da affrancare quei dubbiosi e perplessi che fino a poco tempo addietro mostravano scarsa fiducia e ottimismo nell’iniziativa intrapresa. Se si tiene conto che nella complessa gestione di oltre 70 milioni annui da distribuirsi a circa 1.000 operai sotto varie forme, non si arriva a spendere l’1% nelle spese per il funzionamento della Cassa, si deve oltretutto convenire che l’organizzazione amministrativa è stata impostata a sani criteri di rigorosa economia ed alta funzionalità. La Cassa di Mutualità Edile ha superato brillantemente la fase del rodaggio iniziale, per proiettarsi con maggiore sicurezza verso gli anni futuri, confortata oltre che dalle crescenti adesioni dei lavoratori e degli imprenditori della importante categoria, anche dall’acquisizione del riconoscimento giuridico concesso dallEcc.mo Consiglio dei XII nella seduta del 13 ottobre 1965. Grazie a questo alto riconoscimento, ogni atto e deliberazione della Cassa ha valore di legge e pertanto vincolante per ognuno che operi nel settore dell’edilizia.

In un altro articolo dello stesso giornale del maggio 1967 fu ribadito ancora una volta che La Cassa Edile di Mutualità continua a dimostrarsi di grande utilità per i lavoratori della categoria. Infatti anche per il 1966 grazie a questo Organismo tutte le 59 imprese edili sammarinesi hanno effettuato i versamenti dovuti fino all’ultima lira, anche se per il raggiungimento di questo ottimo risultato è stato ovviamente necessaria un’attività e una vigilanza del tutto particolari. In sostanza questo traguardo significa l’avere notevolmente eliminato le larghe zone d’ombra consistenti nell’inguaribile malattia delle paghe “nel pugno”, con evidente perdita per il lavoratore di tutti i benefici e le provvidenze assistenziali contemplati dalle leggi e dai contratti di lavoro.[39]

La situazione degli operai edili migliorò dunque sensibilmente e la Cassa si adoperò per perfezionare via via la sua operatività. Il 15 dicembre 1966, sempre per fare un esempio di questa buona volontà al miglioramento, una quindicina di operai chiese che la gratifica pasquale venisse data non a Pasqua, ma ad agosto. La Cassa decise di attuare democraticamente un’indagine tramite circolare tra tutti i suoi iscritti perché esprimessero il loro parere in merito: alla fine prevalse la volontà di lasciare le cose come stavano.[40]

Migliorando la sua attività, la Cassa ad un certo punto si rese conto di avere a disposizione una discreta somma di denaro come residuo attivo da poter utilizzare a vantaggio dei suoi aderenti. E’ con questa logica che il 14 gennaio 1967 si discusse all’interno del Consiglio di Amministrazione d’investire il residuo di gestione di lire 2.085.979, tolto qualche soldo per le necessità contingenti, nell’apertura di una colonia estiva marina per gli associati o per i loro figli, o nell’organizzazione di corsi di specializzazione per gli operai iscritti alla Cassa.[41]

Si cominciò a pensare nella stessa occasione di comperare un appartamento come nuova sede della Cassa Edile, che fin lì era stata in affitto, e nei mesi successivi vennero svolti diversi sopralluoghi per reperire un immobile adeguato. Alla fine si optò per l’appartamento di via Piana 113 (all’epoca via Scalette, 4) dove ancora oggi ha la sua sede, anche se recentemente l’ha potuta ampliare con l’acquisizione di un altro appartamento attiguo a quello comperato nel 1967.[42] Il Consiglio di Amministrazione la inaugurò il 27 luglio 1968 facendovi la sua prima riunione.

Sempre con la logica di portare giovamento agli operai del settore edile, il Consiglio di Amministrazione avanzò varie ipotesi d’investimento di denaro a loro vantaggio. Come si è detto, pensò inizialmente di fornire contributi per inviare i figli dei soci alle colonie marine o montane; rinunciò alla fine a tale progetto, però, perché già lo Stato forniva la stessa possibilità a prezzi molto agevolati.

Pensò inoltre di emettere alcune borse di studio per i figli degli operai edili distintisi scolasticamente, ma anche questo progetto venne abbandonato per una serie di problemi che comportava. Alla fine scelse, invece, di finanziare dei corsi di addestramento per gli operai, cercando di coinvolgere nel progetto pure altri enti disposti a fornire collaborazione o aiuti di natura economica.[43]

I corsi presero vita durante l’autunno del 1967. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre venne detto:

L’attenzione del Consiglio è rivolta ad esaminare con preciso interesse la situazione dell’edilizia in ordine alle maestranze che la compongono e che la rendono vitale. Rilevata da più parti la necessità, rispetto alle esigenze, di manodopera qualificata e la conseguente necessità di dare impulso ad un settore che partecipa con le sue forze ad una ben definita componente dell’economia della Repubblica, il consiglio crede opportuno di orientare la propria iniziativa verso quelle attività che potrebbero, con auspicata efficacia, potenziare l’edilizia sammarinese.

A tale esigenza o premura rispondono i corsi di qualificazione volti a dare alle giovani maestranze una preparazione di base fino ad ora carente e potrebbe dirsi, impropria ed improvvisata. Scarso infatti è il numero di color che, pur anziani, riescono ad interpretare e “leggere” un disegno, esiguo quello di coloro che sono di valida collaborazione ai colleghi più navigati nel settore dei ferraioli e dei carpentieri. Tale precisa richiesta e chiara esigenza deve pertanto essere esaminata ed affrontata con ogni migliore attenzione.[44]     

Ovviamente c’erano alcuni problemi logistici e organizzativi da sistemare, e collaborazioni economiche da ricercare, tuttavia ormai il Consiglio aveva individuato nei corsi di addestramento una priorità su cui investire. Il 6 novembre la Cassa ebbe l’appoggio del Dicastero al Lavoro, che assicurò un aiuto anche di natura economica. Nella sua riunione dell’11 novembre il Consiglio decise di procedere con la realizzazione del corso predisponendo un manifesto pubblico ed una circolare, che verrà poi divulgata il 23 novembre 1967, in cui si affermava che la Cassa Edile era consapevole della primaria necessità di preparare e perfezionare gli operai del settore dell’edilizia, per cui aveva predisposto l’organizzazione di un corso di addestramento professionale per carpentieri e uno per ferraioli al termine dei quali verrà rilasciato un diploma di idoneità equivalente ad ogni effetto all’acquisizione della qualifica professionale raggiungibile dopo un breve periodo di attività presso la ditta.

I corsi sarebbero stati gratuiti, inoltre sarebbero state corrisposte 400 lire per ogni lezione ad ogni partecipante e premi di assiduità e di merito a fine corso per i migliori. Vi si potevano iscrivere tutti gli operai del settore edile che avessero compiuto 16 anni. Sarebbero iniziati a metà dicembre e terminati a fine febbraio 68, con un minimo di tre lezioni settimanali di cui due serali ed una diurna. Per la scarsità dei posti disponibili, si sarebbe dato priorità agli iscritti alla Cassa Edile.

Nelle sue riunioni successive il Consiglio di Amministrazione provvide ad organizzare dettagliatamente il corso reperendo i docenti, il locale, il materiale necessario e tutto l’indispensabile per partire.[45]

Questo corso ebbe grande successo, tanto che arrivarono ben 56 richieste di ammissione, che dovettero essere scremate perché non si era in grado di fare lezione adeguatamente a tanti iscritti. Fu inaugurato il 14 dicembre, presso la scuola elementare del Borgo (dove le lezioni vennero in seguito tenute) da un intervento dell’allora Segretario degli Interni Gian Luigi Berti, con la presenza della Reggenza.

Le lezioni iniziarono il giorno successivo con la partecipazione di 40 iscritti selezionati tra i 56, 20 per un corso e 20 per l’altro, e terminarono con un leggero ritardo rispetto a quanto previsto, nel marzo del 1968, con 18 allievi abilitati carpentieri e 18 ferraioli, alcuni con voti elevati, altri con voti inferiori.[46]

Insegnanti furono prevalentemente tecnici del settore edile (ingegneri e geometri), ma vi furono anche lezioni d’infortunistica e di pronto soccorso.

Sempre all’interno del programma dal corso, venne svolta una proiezione ed una conversazione sull’antinfortunistica tenuta dall’ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) di Bologna in data 23 febbraio, estesa a tutti i soci e non solo ai corsisti.

Complessivamente l’iniziativa venne a costare lire 1.350.137. Alla sua realizzazione avevano contribuito con uno stanziamento di 150.000 lire la Cassa di Risparmio, e con 560.400 lire lo Stato. La differenza a saldo l’aveva devoluta la Cassa Edile. Avevano impegnato 10 insegnanti (per un costo complessivo di lire 353.200), con 96 ore teoriche e 27 pratiche.[47]

Negli anni successivi i corsi di addestramento per operai del settore edile divennero un’attività fondamentale della Cassa. Nell’ottobre del 1968 s’iniziò ad organizzare il secondo corso, questa volta diviso in corso di 1° grado e corso di specializzazione, entrambi con programmi piuttosto articolati e densi. Il 1° corso infatti, accanto a lezioni di pronto soccorso, legislazione sociale ed antinfortunistica con proiezione di film, prevedeva:

 

1.                      Nozioni elementari di aritmetica

2.                      Nozioni elementari di geometria (superficie, volumi, ecc.)

3.                      Unità di misura

4.                      Disegni in scala

5.                      Materiali da costruzione più comuni (peso specifico, carico di sicurezza, caratteristiche)

6.                      Nozioni elementari di statica (tipi di sollecitazione, strutture)

7.                      Tecnica elementare del cemento armato con particolare riguardo ai Carpentieri e Ferraioli

8.                      Nozioni elementari sugli impianti relativi all’edilizia.[48]

 

Il programma del corso di 2° grado, sempre accanto a lezioni di pronto soccorso, legislazione sociale ed antinfortunistica, prevedeva invece:

 

1.                      Natura dei terreni

2.                      Materiale da costruzione

3.                      Strutture murarie (fondazioni, muri, archi, solai in legno, coperture in legno)

4.                      Strutture in cemento armato (plinti, diversi tipi di fondazioni, pilastri, calcestruzzo, ferro, legno, tipi di strutture in cemento armato)

5.                      Impianti complementari

6.                      Costruzioni lesionate

7.                      Amministrazione di cantiere (prezzi, preventivi, capitolati)

8.                      Tipi di abitazione odierni: casa singola, casa a schiera, condominio, unità d’abitazione

9.                      Profilo storico

10.                  Profilo sociale

 

I corsi si sarebbero svolti ancora una volta presso le scuole elementari del Borgo dalle 19.30 alle 22.00 di giorni prefissati.[49]

All’inaugurazione del secondo corso venne detto: Ogni anno la scienza e la tecnica vanno avanti ad un ritmo impetuoso. Il mondo di oggi non tollera spettatori, non tollera gli illusi che credono di risolvere individualmente i propri problemi.

Il lavoratore deve essere soggetto attivo nella produzione, ma anche nella società interessandosi di tutti i problemi che interessano la comunità, portandovi con il suo intervento un contributo attivo e quindi per il progresso della stessa società.

La condizione operaia si migliora attraverso le lotte per migliori salari, migliore trattamento normativo, per difendere la propria dignità sul posto di lavoro, ma anche migliorando la preparazione professionale del lavoratore contribuisce ad un miglior salario.

Da soli siamo deboli, indifesi. Negli anni dello sviluppo tecnologico i deboli, gli isolati sono le vittime predestinate dell’ingranaggio che aliena l’uomo.

Bisogna imparare per stare al passo con i tempi, perché la società richiede il lavoratore più qualificato, più preparato professionalmente. Non dimenticare però che se in questa società non sappiamo inserirci per migliorarla e per renderla più adatta alle esigenze umane essa si trasformerà senza dubbio in uno strumento di oppressione anziché in uno strumento di una sua maggiore libertà di una sua elevazione. [50]

Parole che fanno capire con molta chiarezza quale fosse l’importanza attribuita al ciclo di lezioni.

Alla fine anche questo corso giunse a termine. Dei 40 operai iscritti al primo corso, erano risultati idonei 30. Dei 16 iscritti al secondo corso, 15 erano stati quelli abilitati al suo termine. Erano stati impiegati sette insegnanti per complessive 82,5 ore teoriche di lezione e 15 pratiche. Il costo finale era stato di lire 1.525.630, di cui 150.000, fornite sempre dalla Cassa di Risparmio, 586.000 dallo Stato e 789.630 dalla Cassa Edile.

Negli anni seguenti i corsi rimasero un’istituzione fondamentale per la Cassa, che li perfezionò via via investendoci più soldi,[51] e andando a verificare anche come altre Casse Edili li organizzassero. E’ quanto successe nel 1971, per esempio, in cui essendo emersi in una riunione del Consiglio di Amministrazione suggerimenti nuovi, vedute discordanti (alcune in aperta polemica, altre in pieno apprezzamento e valorizzazione dell’iniziativa intrapresa). Il Consiglio esamina quindi le varie risposte pervenute; pur tuttavia ravvisa la necessità di constatare presso altre Scuole Edili i metodi in atto allo scopo di appurare la consistenza fin qui data al contenuto dei nostri programmi.

Venne deciso di far visita alla scuola edile di Venezia presso la quale vengono ogni anno valorizzate molte decine di maestranze, perché ritenuta particolarmente valida e nota.[52]

Così fu fatto, e nella riunione del 6 settembre 1971 il Consiglio sottolineò con soddisfazione che le linee didattiche di quella scuola si discostano, quanto a contenuto, in maniera insignificante rispetto a quelle fino ad oggi seguite dalla Cassa Edili.[53]

Sempre per lo stesso scrupolo, durante l’estate il Direttivo della Cassa volle conoscere anche l’opinione dei suoi associati in merito, ed avviò una indagine con tre questionari. Il primo fu inviato agli ex allievi dei corsi precedenti e vi si diceva: Prima di avviare una nuova Edizione dei Corsi il nostro Consiglio di Amministrazione intende conoscere quale considerazione gode presso di te tale iniziativa. Devi essere aperto, schietto, costruttivamente sincero ed obiettivo: non aver paura quindi di offendere e di parlare fuori posto perché è dalla TUA risposta che dovrà sorgere un orientamento nuovo per una iniziativa rinnovata, efficace, utile. Nel documento si chiedevano suggerimenti e informazioni sui difetti del corso, sulla loro utilità, sulle lezioni da scartare, sugli orari ecc.

Il secondo venne spedito  alle imprese edili e si chiedeva che tipo di preparazione fosse stata notata ora negli allievi che avevano fatto un corso, quale utilità venisse attribuita ai corsi, quali possibili perfezionamenti vi si potessero apportare, che esigenza di operai specializzati avessero le ditte e così via.

Il terzo questionario venne inviato a tutti i soci per chiedere quali fossero stati i motivi che li avevano fino a quel momento dissuasi dall’iscriversi a qualche corso.[54]

Dopo tutte queste indagini dettagliate ed estremamente approfondite, il Consiglio d’Amministrazione si rese conto che quanto ideato e prodotto fin lì era stato ben fatto, e che con qualche accorgimento in più, suggerito in particolare dagli ex allievi dei corsi precedenti, le lezioni avrebbero potuto essere ulteriormente migliorate. Fu con questo spirito, dunque, che il quinto corso venne potenziato con lezioni di educazione civica, storia europea e locale, qualche conoscenza di storia istituzionale e civile di San Marino.[55]

Alla fine dei corsi veniva sempre organizzata per i partecipanti una gita in qualche città (Bologna, Venezia, Padova, Firenze, ecc.) per fare turismo culturale, visitando la meta dove ci si recava, ma anche, quando ve n’era l’occasione, per andare a vedere qualche cantiere particolarmente meritevole della zona.

 Passati i primi anni di vita, la Cassa Edile divenne sempre più un’istituzione importante di San Marino e ovviamente del settore edile, perfezionando via via i suoi interventi a vantaggio delle centinaia di operai che ne facevano parte.

Nel maggio del 1970 istituì l’assegno per morte, ovvero un indennizzo di 65.000 lire nel caso di decesso di un suo associato per malattia, o 100.000 in caso di morte per infortunio.[56]

Nel settembre dello stesso anno iniziò a gestire i permessi sindacali retribuiti in base ad un addebito a carico di ogni impresa legato al numero medio degli operai alle dipendenze di ciascuna ditta nell’anno.[57]

A volte forniva anche erogazioni straordinarie per motivi umanitari. E’ quanto successe nel gennaio del 1971, par fare un esempio, quando un suo associato dovette essere amputato di una gamba a causa di un incidente che aveva avuto con il suo trattore. Pur non essendo in obbligo in tale circostanza di indennizzare alcunché, la Cassa Edile decise di fornirgli un contributo straordinario di 50.000 lire per le condizioni della famiglia dell’associato, e per la gravità della sua menomazione.[58]

Nel 1973 la Cassa iniziò a gestire il cosiddetto salario mensile garantito, che veniva assicurato da un’aliquota del 3,15% a carico delle imprese. I soldi raccolti servivano per pagare gli operai associati in caso di malattia o infortunio, cioè quando non ricevevano salario pieno. In caso d’infortunio, poi, l’operaio avrebbe percepito il 100% dello stipendio dal 1° al 360° giorno, o integrazioni del 10 o 20% del salario retribuito dall’Istituto Sicurezza Sociale in caso di malattia.[59]

Sempre nei primi anni ’70 la Cassa Edile cominciò a pensare di fornire agevolazioni ai suoi associati per fare le ferie estive. Nel dicembre del 1973, per citare solo una delle tante volte che venne affrontato il problema, il Consiglio di Amministrazione decise di effettuare dei sopralluoghi nelle Dolomiti e nell’Appennino modenese per localizzare strutture alberghiere con cui convenzionarsi.[60] Tale iniziativa diede buoni frutti, perché nel 1974 si presero accordi con un albergo di Andalo, e diversi operai nei mesi estivi poterono svolgere qui le loro ferie a prezzi molto agevolati.

Negli anni successivi anche questa iniziativa della Cassa Edile continuò, registrando parecchie adesioni tra i suoi membri. Nel 1976, dietro precisa richiesta di alcuni operai, venne stabilito di fornire aiuti economici anche per chi invece delle vacanze in montagna preferiva o aveva necessità di fare ferie per svolgere cure termali.[61]

Nel 1979 emerse all’interno del Consiglio di Amministrazione il progetto di acquistare un ex albergo a Dimaro, nel Trentino, per trasformarlo in residence per ferie. Dopo lunghe trattative ed esami dei diversi aspetti problematici che l’ipotesi presentava, non se ne fece nulla. Si cercarono soluzioni simili in altre zone, ma alla fine il progetto di comprare una struttura turistica venne abbandonato, e si continuò ad agevolare le ferie dei soci come negli anni precedenti.[62]

Negli anni ’80 e ’90 la Cassa Edile continuò come in precedenza nella sua opera a vantaggio del mondo edile sammarinese, divenendo sempre più una istituzione forte e ormai imprescindibile della comunità sammarinese tutta.

Da sottolineare per il periodo poche novità rispetto agli standard messi a punto dall’istituto nel corso degli anni ’60 e ’70. Degno di nota può essere il fatto che dal 1° aprile 1977 le quote legate alle festività non vennero più gestite dalla Cassa, ma confluirono direttamente nelle buste paghe dei lavoratori.

Dal 1° gennaio 1990 anche gli accantonamenti per ferie iniziarono ad essere pagati direttamente dagli imprenditori ai loro operai senza passare attraverso la gestione della Cassa.

Infine, sempre dalla stessa data, vennero resi ai lavoratori in quattro rate i soldi che questi depositavano presso la Cassa Edile, e che invece in precedenza venivano loro dati in un’unica tranche a fine carriera.

  

 

Allegato n° 1

 

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO

 

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA CATEGORIA DEGLI OPERAI DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI

 

Tra la Confederazione Democratica del Lavoro rappresentata dal suo Segretario Avv.Marino Bugli assistito dai Sigg. Foschi Armando e Buscarini Augusto e i rappresentanti delegati delle Imprese Edili, Sigg.Burgagni Alfredo, Castiglioni Secondo, Morri Alessandro, Rossi geom.Marino, Venturini Gaetano e Zafferani Ivo, è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro che regola i rapporti fra tutti gli Imprenditori Edili e le categorie degli operai loro dipendenti.

 

ART. 1 ‑ ASSUNZIONE_

 

Gli operai vengono assunti a norma della legge 17/2/61 n. 7.

 

 

ART. 2 - PERIODO DI PROVA

 

L'assunzione al lavoro di ogni operaio s'intende effettuata con un periodo di prova non superiore a 6 giorni di lavoro.

Sono esenti da tale periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio, presso la stessa Ditta e con le stesse mansioni.

Qualora il periodo di prova dia esito positivo, la Ditta all'atto della conferma stabilirà la retribuzione da corrispondersi dal primo giorno dell'assunzione, retribuzione che non potrà essere inferiore a quella stabilita per la qualifica con la quale l'operaio è stato assunto.

L'operaio che non venga confermato o che creda di non accettare le condizioni propostegli, lascerà il cantiere e gli verranno pagate le ore compiute in base alla retribuzione fissata per la qualifica con la quale era stato assunto.

 

ART. 3 ‑ ORARIO DI LAVORO

 

Considerato il carattere stagionale delle aziende edili, si conviene che l'orario di lavoro sia protratto dal 1°  Marzo al 31 Ottobre a ore 9 (nove) giornaliere senza dare luogo alla maggiorazione di salario. Nei rimanenti mesi, e cioè, dal 1° Novembre al 28 Febbraio, l'orario di lavoro sarà quello previsto dalla legge vigente.

 

ART. 4 ‑RIPOSO SETTIMANALE ‑ LAVORO STRAORDINARIO – NOTTURNO E FESTIVO

 

Si richiamano gli artt. 16 ‑ 18 della legge 17/2/61 n. 7.

 

ART. 5 ‑ CATEGORIE E QUALIFICHE

 

L'assegnazione delle qualifiche e l'incasellamento nelle categorie vengono fatte dal datore di lavoro in base alle mansioni svolte dal lavoratore al momento dell'entrata in vigore del presente contratto.

In caso di contestazione deciderà una Commissione composta da un rappresentante dei datori di lavoro, da uno dei lavoratori,assistito dalla Confederazione Generale Democratica dei Lavoratori Sammarinesi e dall'Ispettorato del Lavoro, la quale deciderà inappellabilmente.

 

ART. 6 ‑ RETRIBUZIONE

 

La paga oraria comprende: dal 1° Giugno al 31/12/1962:

 

1°)il minimo contrattuale di cui alla tabella A; comprensi vo delle indennità relative alla gratifica natalizia,  festività,ferie e anzianità dì servizio;

2°)indennità speciale;

 

DAL 1°  GENNAIO 1963

 

1°) paga base;

2°) indennità di legge conglobate gratifica natalizia, festività, ferie e anzianità da versarsi alla Cassa Edile di cui al successivo articolo.

Gli aumenti retributivi concordati col presente contratto e quelli eventualmente determinati da scatti di scala mobile, nonché dagli scatti di anzianità, si applicheranno integralmente anche nei confronti di coloro che percepiscono una paga di fatto superiore ai minimi tabellari di non oltre il 18%. Per coloro che hanno una retribuzione di fatto compresa fra il 18% e il 25% sopra i minimi tabellari, la maggiorazione da apportarsi sarà tale da raggiungere e non superare la paga dei minimi tabellari aumentata del 25%.

Ai sensi dell'art 14 della legge 17/2/61 è  fatto obbligo ai datori di lavoro di corrispondere la retribuzione mediante busta paga.

Gli eventuali aumenti retributivi corrisposti non precedentemente alla data del 15 Aprile 1962, con il consenso del prestatore d'opera a titolo di acconto sui miglioramenti contrattuali, sono computabili ai fini delle tariffe tabellari allegate.

 

ART. 7 - ISTITUZIONE CASSA EDILE

 

Le parti s'impegnano sulla base di un comune accordo da realizzarsi fra le Associazioni interessate, di istituire la Cassa di Mutualità Edile.

La medesima entrerà in funzione con il 1° Gennaio 1963 e gestirà l'ammontare delle indennità di legge: gratifica, ferie, festività  e anzianità  di servizio, fissate globalmente nel 20% della retribuzione tabellare corrisposta.

Qualora la mancata convergenza di tutte le Organizzazioni interessate ritardasse l’attuazione della Cassa Edile, i datori dì lavoro continueranno a corrispondere ai prestatori d'opera le indennità di legge di cui sopra di volta in volta nella busta paga.

 

ART. 8 ‑ PERMESSI

 

Agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere concordati brevi permessi con facoltà per il datore di lavoro di non corrispondere la retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro.

 

ART. 9 ‑ MAGGIORAZIONE PER LAVORI DISAGIATI

 

Sì conviene di corrispondere le seguenti maggiorazioni per i sottoelencati lavori disagiati:

1°) sgombero di pozzi neri preesistentì: 35%;

2°) lavori in fognature preesistenti: 25%;

3°) costruzione di pozzi con profondità oltre m. 3: 18%;

4°) lavori dì scavo in cimiteri in contatto con le tombe: 10%;

5°) lavori di demolizione strutture pericolanti: 20%.

 

ART. 10 ‑ INDENNITA' VESTIARIO

 

Al prestatore d'opera viene corrisposta una indenni­tà per logorio di indumenti di lavoro stabilita in

L. 3.000 annue frazionabile in dodicesimi

 

ART. 11 ‑ PREAVVISO

 

Il licenziamento dell'operaio non in prova o le di lui dimissioni possono aver luogo con un periodo dì preavviso che, in considerazione delle particolari condizioni e caratteristiche delle imprese edilizie sammarinesi, è stabilito nel termine di giorni 3 per gli operai con anzianità fino a tre anni, e nel termine di giorni 5 per gli operai con anzianità oltre tre anni.

 

ART. 12 ‑ SCUOLE

 

Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per aumentare e migliorare il loro rendimento nella produzione.

Esse s'impegnano fin d'ora a curare l'attuazione pratica di tale principio, facilitando anche le condizioni di lavoro di quegli operai od apprendisti che intendessero frequentare eventuali corsi serali.

 

ART. 13 ‑ APPRENDISTATO

 

Si richiamano le norme della legge 11/9/1961 n. 27.

 

ART. 14 ‑ CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlative fra loro e non cumulabili con alcun trattamento.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra le parti con il presente contratto, non hanno inteso sostituire anche di fatto, condizioni più favorevoli al prestatore d'opera attualmente in servizio.

 

,ART. 15 ‑ VALIDITA' E DURATA

 

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° Giugno 1962 ed avrà la durata di anni uno da tale data. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza mediante raccomandata con R.R.

 

San Marino, 27 Luglio 1962

 

per la Confederazione Democratica del Lavoro

Avv. Marino Bugli

 

 

per la Categoria degli Imprenditori Edili

 

Burgagni Alfredo, Castiglioni Secondo, Morri Alessandro, Rossi geom. Marino, Venturini Gaetano

Zafferani Ivo

Allegato n° 2

 

 

 

PRIMO STATUTO DELLA CASSA EDILE

 

 

Articolo N.1

 

Costituzione Cassa Edile e sua denominazione

 

In conformità all'articolo 7 del contratto collettivo di lavoro stipulato in data 27/7/1962 ed in vigore dal 1° Giugno 1962 e tuttora vigente, è costituita in San Marino a decorrere dal 1° Gennaio 1963 la Cassa Edile Sammarinese di Mutualità ed Assistenza.

 

Articolo N. 2

 

Sede, funzione e durata

 

La Cassa ha la sua Sede in San Marino ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della Repubblica anche mediante la sola fornitura di sola mano d'opera (lavori in economia).

 

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

 

Articolo N.3

 

Rappresentanza e domicilio legale

 

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio d’Amministrazione.

 

Per quanto riguarda le assistenze ad i servizi gestiti dalla Cassa, tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

 

Articolo N. 4

 

Scopi

 

La Cassa ha i seguenti scopi

a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito con contratti collettivi o concordati di lavoro e di prestatori d'opera;

 

b) amministrare la percentuale per la gratifica natalizia, ferie, festività e l'indennità di anzianità;

 

c) svolgere ogni forma di previdenza e di assicurazione sociale che le potrà essere demandata dalle Organizzazioni predette;

 

d) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai e delle loro famiglie.

 

Articolo N. 5

 

Iscritti

 

Sono iscritti alla Cassa agli effetti del presente Statuto tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto e prestano servizio nel territorio della Repubblica.

 

Articolo N.6

 

Rapporto d'iscrizione

 

Il rapporto d'iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione del vigente contratto collettivo e concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

 

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) espatrio dell'iscritto;

b) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto.

 

Articolo N. 7

 

Contributi. e versamenti alla Cassa

 

Ogni contributo dovuto dai datori di lavoro e dagli operai iscritti alla Cassa è stabilito nei contratti collettivi o concordati di lavoro stipulati tra le rispettive Organizzazioni.

Il Consiglio d’Amministrazione della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento integrativo di quelle contrattuali.

 

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga.

 

Il datore di lavoro è responsabile dell’esatto versamento della percentuale per gratifica natalizia, ferie e festività e indennità di anzianità che deve affluire alla Cassa, nonché dei contributi e delle quote di cui sopra posti a suo carico e trattenute sulla retribuzione degli operai.

 

Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette, il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà adottare nell'ambito della legge e del contratto, ogni provvedimento atto ad indurre le stesse agli adempimenti che gli competono.

 

Articolo N. 8

 

Gestione dei contributi, modalità e condizioni delle prestazioni e del1’Assistenza.

 

La gestione dei contributi del fondo per gratifica natalizia, ferie, festività e indennità di anzianità e di quanto altro previsto dall'Art. 4 nonché l'erogazione di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione anno per anno, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa relativamente ai quali risultano regolarmente versati sia i contributi di cui all'art. 4 (lettera A che la percentuale di cui alla lettera B) dello stesso articolo.

 

Articolo N. 9

 

Consiglio di Amministrazione

 

a) Composizione:

la Cassa è retta da un Consiglio d'Amministrazione paritetico, composto da quattro membri designati: n.2 dai datori di lavoro e n. 2 delle Organizzazioni Sindacali stipulanti di parte operala (Confederazione Democratica e Confederazione Sammarinese) in misura paritetica tra loro salvo quanto verrà diversamente concordato tra le rispettive Confederazioni Sindacali.

 

Il Consiglio d'Amministrazione elegge Presidente uno dei Consiglieri designati dai predetti datori di lavoro, proposti dagli stessi, e vice Presidenti due dei Consiglieri designati dalle predette Organizzazioni di parte operaia, proposti dagli stessi.

 

Il presidente e i vice presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza.

 

b) Durata dell'incarico:

i membri del Consiglio d’Amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. E' però facoltà dei datori di lavoro e delle Organizzazioni Sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

 

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche:

tutte le cariche sono gratuite. Per altro ai componenti il Comitato di Presidenza potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo o rimborso spese stabilita di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione

d) Attribuzione del Consiglio d'Amministrazione:

Il Consiglio d’Amministrazione provvede all’Amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari alle scopo.

 

Spetta in particolare al Consiglio d’Amministrazione di:

-         deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

-         provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;

-         vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa sia tecnici che amministrativi ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

-         curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

-         promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene conveniente per il buon funzionamento della Cassa;

-         assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria Edile.

e) Convocazione:

il Consiglio d’Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri del Consiglio, dal Presidente o da un Vice Presidente e dal Consiglio dei sindaci.

 

La convocazione del Consiglio d’Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere le indicazioni del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il Segretario della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo.

f) Deliberazioni

per la validità delle adunanze del Consiglio d’Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

 

Articolo N. 10

 

Presidente

 

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione, di cui all’art. 9 lettera B. Spetta al Presidente della Cassa di:

 

-         rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giu­dizio;

-         il Presidente ha la firma sociale;

-         promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio d’Amministrazione e presiederne le adunanze;

-         sovrintendere di concerto con i vice Presidenti, all’applicazione del presente Statuto;

-         dare esecuzione di concerto con i vice Presidenti, alle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione;

-         decidere di concerto con i vice Presidenti circa gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine al­le vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di Amministrazione;

-         in caso di assenza e di impedimenti, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, un altro membro del Consiglio d'Amministrazione, tutte e parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

 

Articolo N. 11

 

Vice Presidenti

 

I vice Presidenti della Cassa durano in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art.9 lettera B. Spetta ai vice Presidenti di:

-  sovrintendere di concerto con il Presidente all'applicazione del presente statuto;

-  dare esecuzione di concerto con il Presidente alle delibera­zioni del Consiglio d'Amministrazione;

- decidere di concerto con il Presidente, circa gli eventuali ricorsi degli iscritti in ordine a11e vertenze amministrative e disciplinari tra esse e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio d'Amministrazione.

 

In caso di assenza e di impedimenti i vice Presidenti potranno delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio d'Amministrazione TUTTE 0 PARTE DELLE LORO FUNZIONI CON PIENEZZA DI POTERI.

 

Articolo N. 12

 

A) Collegio dei Sindaci ‑ Composizione:

 

Il Collegio del Sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente uno dai datori di lavoro, uno dai Sindacati operai ed uno che ne è il Presidente dalle predette Organizzazioni stipulanti che designano inoltre due sindaci supplenti (uno di parte industriale ed uno di parte operaia) designati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore.

 

B) Durata

 

I Sindaci sia effettivi che supplenti durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

 

C) Compensi

 

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio d’Amministrazione in sede dì approvazione del bilancio

 

D) Attribuzioni

 

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui alle vigenti leggi in materia.

Essi devono riferire al consiglio d’Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.

 

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllare la corrispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione senza voto deliberativo.

 

Articolo N. 13

 

Personale della Cassa

 

A reggere gli Uffici della Cassa, assicurandone l’esatto funzionamento, il Consiglio d’Amministrazione nomina un Segretario le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Il Consiglio d’Amministrazione fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Segretario. L’assunzione dell’altro personale della Cassa è fatta dal Consiglio d’Amministrazione udito il parere del Segretario. Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente della Cassa verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio d’Amministrazione, in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

 

Articolo 14

 

Patrimonio sociale

 

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, 1asciti, donazioni, e per qualsiasi altro titolo, vengono in proprietà della Cassa;

 

b) dagli avanzi di gestione e delle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

 

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previo “occorrendo” eventuali autorizzazioni di legge entrino a far parte del patrimonio della Cassa.

 

I capitali amministrativi della Cassa Edile possono essere impiegati anche in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.

 

Articolo N.15

 

Rendite

 

La rendite della Cassa sono costituite:

 

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera A dell’art. 4 dedotta una percentuale del 10% da accantonare a fondi di riserva;

 

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia, ferie, festività e indennità di anzianità;

 

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura stabilita nell'atto costitutivo della Cassa;

 

d) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per la gestione del fondo gratifica natalizia, ferie, festività e indennità di anzianità;

 

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

 

f) dalle altre somme che per qualsiasi titolo previo occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa.

 

Articolo 16

 

Prelevamenti e spese

 

per le spese di impianto e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente esclusa quella di cui alla lettera E. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario e straordinario dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Segretario e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo e causale deve essere effettuato con firma abbinata da Presidente e dai Vice Presidenti. Agli effetti del presente articolo le persone chiamate a sostituire il Presidente e un Vice Presidente ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto devono essere muniti di speciale delega scritta.

 

Articolo N. 17

 

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio con il 10 settembre di ogni anno e terminano Il 31 agosto dell’anno successivo.

Alle fine di ogni esercizio il Consiglio d’Amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singolo gestioni della Cassa di cui all’art. 4 con la indicazione per ognuna di esse delle norme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

 

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 31 dicembre di ciascun anno. Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

 

Entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

 

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre entro un anno dalla loro approvazione essere inviati alle Organizzazioni interessate accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa e da quella dei sindaci. I bilanci consuntivi devono rispettare in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello Stato patrimoniale, analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate delle spese dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.

 

Articolo N. 18

 

Liquidazione

 

La messa in liquidazione della Cassa é disposta su conferme/deliberazioni delle Organizzazioni stipulanti, sen­tito il parere del Consiglio d'Amministrazione della Cassa. Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi ogni attività per disposizione di legge o qualora essa venga a perdere per qualsiasi titolo e causa la propria autonomia finanziaria e funzionale. In entrambe le ipotesi le Organiz­zazioni predette provvederanno alla nomina di quattro liqui­datori, dei quali due nominati dalla organizzazione di parte industriale e due dalle Organizzazioni di parte operaia in ragione di una per ciascuna; trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Commissario della Legge.

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato. Il patrimonio netto risultante da conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, be­neficenza ed istruzione a favore della categoria edili che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse. In casi di di­saccordo la devoluzione sarà effettuata dal Commissario della Legge tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

 

Articolo N. 19

 

Modificazione dello Statuto

 

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata con voto unanime dal Consiglio di Amministrazione e dalla Cassa sentito il parere dalle Organizzazioni stipulan­ti.

 

Articolo N. 20

 

Norma di rinvio

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono in quanto applicabili le nome di legge in vigore.

 

Allegato n° 3

 

 

 

Primo Consiglio di amministrazione eletto l’8 marzo 1963

 

Presidente                     geometra Marino Rossi

Vice presidente            sig. Mario Nanni       (in carica fino al 10 luglio 1987)

Vice presidente            sig. Armando Foschi  (in carica fino al 28 agosto 1972)

Consigliere                   sig. Secondo Castiglioni

 

Primo Collegio dei Sindaci Revisori eletto il 3 giugno 1963

 

Presidente                    ragionier Carlo Tonnoni

Sindaco revisore          avvocato Renzo Monelli

Sindaco Revisore         sig. Alessandro Morri

 

Presidenti della Cassa Edile:

 

1963 – 1965                    geometra Marino Rossi

1965 – ancora in carica   sig. Alessandro Morri

 

Vice presidenti:

 

1972    rag. Franco Gatti

1975    sig. Giovanni Giardi

1978    sig. Pier Marino Canti

1983    sig. Floriano Andreini

1987    sig. Andrea Bacciocchi

1988    rag. Marco Beccari

1991    sig. Stefano Macina

1992    rag. Edgardo Ercolani

1994    sig. Giuliano Tamagnini

1998    sig. Gian Luigi Macina

 

Consiglio di Amministrazione attuale:

 

Presidente                    sig. Alessandro Morri

Vice presidente            rag. Marco Beccari

Vice presidente            sig. Gian Luigi Macina

Consigliere                   sig. Secondo Castiglioni

 

Collegio dei Sindaci Revisori attuale

 

Presidente – rag. Carlo Tonnoni

Sindaco Revisore – avv. Renzo Monelli

Sindaco Revisore – sig. Giacinto Angelini

 

 

 

 


 

[1] Archivio Storico C.S.d.L (ASCSdL), 1943 – 1980, Fondazione XXV marzo, busta 4.5.4.10

[2] Ibid.

[3] Le nuove tariffe dal 1/6/62 erano: a) specializzati: aumento di  32 lire all’ora per una nuova tariffa oraria complessiva di lire 318 (336 dal 1/1/63); b) qualificati: 30 lire all’ora, 295 di nuova tariffa oraria (314,40 dal 1/1/63); c) manovali specializzati: 26 lire all’ora, 270 di nuova tariffa oraria (291,60 dal 1/1/63); d) manovali semplici: 25 lire all’ora, 260 di nuova tariffa oraria (278,40 dal 1/1/63). Si veda: Lavoro Libero, periodico della Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, anno V, N° 1, luglio 1962.

[4] Dopo i fatti di Rovereta e la nascita del nuovo governo sammarinese, una delle prime innovazioni che si registrarono a San Marino, nel novembre del 1957, fu la nascita di una nuova organizzazione sindacale non d’ispirazione social-comunista (la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi) che affiancò l’unica associazione sindacale fin lì esistente (la Confederazione Sammarinese del Lavoro). Nei primi anni della sua vita entrò in feroce concorrenza, soprattutto per rimediare iscritti, con la CSdL, e ovviamente in grave e ostile polemica di natura politica. Questi dissidi, quasi sempre insanabili, si ripercuotevano naturalmente anche sulle attività di natura contrattuale che le Confederazioni erano chiamate ad assolvere. Si veda in proposito: L. Rossi, Il movimento sindacale a San Marino (1900 – 1960), Quaderni del Centro Sammarinese di Studi Storici n° 23, San Marino 2003. A. Carattoni, La Confederazione sammarinese del lavoro, Editrice Sindacale Italiana, Roma 1980.

[5] Lo si veda in appendice, Allegato n° 1.

[6] E’ nata la Cassa Edile, in Lavoro Libero, periodico della Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, anno VI, N° 1, maggio 1963.

[7] Si veda anche Archivio Cassa Edile della R.S.M. (ACE.RSM), Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 1, riunione dell’8 marzo 1963.

[8] E’ nata la Cassa Edile, cit.

[9] Si veda sull’argomento: G. ROSSINI, La Trasformazione della forma urbana 1, 2, 3 e La trasformazione del territorio 1945 – 1957 e 1957 – 1981 in Storia illustrata della Repubblica di San Marino, vol. 2°, Aiep editore, San Marino 1985.

[10] Ibid., p. 630.

[11] Vennero costruiti nel periodo anche 11 serbatoi sparsi per il territorio, capaci di contenere complessivamente 4.030.000 litri di acqua, e furono posati 20.000 metri di tubazioni, Si veda: V. Casali, Breve storia dell’acqua sammarinese, in Segreteria di Stato Territorio Ambiente Agricoltura e rapporti con L’A.A.S.P. (a cura di), L’acqua la natura e la vita, Verucchio 2003.

[12] Tra il 1957 e il 1963, grazie ad una serie di leggi varate per agevolare l’artigianato, le attività artigianali passano da 71 a 293, e gli addetti da 307 a 980. Negli stessi anni vengono concesse 842 licenze commerciali, e circa 1.700 persone trovano lavoro nel settore.  Tra il ’58 e il ’63 vengono edificate 740 nuove case, e altre 951 tra il ’64 e il ’68. Nel 1963 sono 803 gli addetti che lavorano nel settore edilizio, mentre l’agricoltura, da sempre attività principale dei sammarinesi, (nel 1908 più del 70% della popolazione ancora sopravviveva coltivando la terra) ha una drastica flessione: tra il 1958 e il 1968 le famiglie agricole da 828 unità diventano 339; gli addetti impiegati nel settore passano bruscamente da 4.212 del 1958 ai 1.329 del 1972.  Nel 1974 solo l’8,5% della popolazione attiva campa lavorando la terra. Questi dati sono ricavati dai bollettini dell’Ufficio Statistica della RSM.

[13] A testimonianza degli ottimi rapporti che vi erano sempre stati tra la Cassa Edile di San Marino e quella di Rimini, nel 1981 venne organizzato un incontro per festeggiare i rapporti ventennali intercorsi. Nell’occasione la Cassa sammarinese volle offrire una targa commemorativa a quella di Rimini. Si veda ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 4, riunione del 23 giugno 1981.

[14] Accordo collettivo circondariale costitutivo della Cassa Edile – Statuto – valevole per il circondario di Rimini.

[15] ASCSdL, busta 4.4.10, lettera del 16 febbraio 1963.

[16] Ibid. e anche in ACE.RSM, Circolari.

[17] ACE.RSM, Circolari

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] La Cassa Edile in funzione, in Lavoro Libero, anno VII, n°1, gennaio 1964.

[21] Statuto della Cassa Edile della Repubblica di San Marino. Lo si veda integralmente in appendice, Allegato 2.

[22] Questo statuto, integrato dalle modifiche pretese dal Consiglio dei XII, rimase in vigore fino al 1988 quando per motivi legati alla nuova riforma tributaria varata dalla Repubblica di San Marino e ad altri ancora venne parzialmente modificato ed integrato da norme nuove. Si veda Statuto della Cassa Edile di Mutualità della Repubblica di San Marino 2 ottobre 1988.

[23] A volte erano gli operai stessi che si dimostravano poco collaborativi. In una lettera di ottobre del 1964, i sette operai di una impresa edile dissero che non volevano versare la percentuale spettante alla Cassa. Vennero dissuasi dai sindacati che comunicarono loro l’illegittimità di simile posizione. Cfr. ASCSdL, busta 4.4.10.

[24] ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 1.

[25] ASCSdL, busta 4.4.10.

[26] Nel più volte citato fascicolo 4.4.10 dell’Archivio della CSdL sono numerosissime le copie di lettere inviate alle ditte morose e per conoscenza alle organizzazioni sindacali in questi primi anni di vita della Cassa, e diverse quelle di denuncia inviate all’Ispettorato del lavoro. Il 15 febbraio 1967, per esempio, la Cassa denuncia all’ispettorato undici imprese che erano indietro coi versamenti, alcune fin dal mese di settembre dell’anno precedente. Un’altra lettera simile, datata 2 marzo 1968, venne spedita per denunciare sempre all’Ispettorato 12 ditte. Altra lettera analoga la possiamo reperire con data del 6 febbraio 1969 in cui venivano denunciate 35 imprese morose. Vi erano ditte che puntualmente erano in ritardo con i versamenti, mentre altre erano insolventi solo occasionalmente. All’avvocato ed al tribunale si ricorreva ovviamente solo in casi estremi e contro ditte usualmente restie a pagare il dovuto. Possediamo comunque lettere, come quella del 29 gennaio 1971, in cui si dice che la morosità di quattro ditte persisteva nonostante che già fosse intervenuto l’avvocato ad intimare il pagamento dei contributi. Ovviamente il problema delle ditte morose fu ripetutamente dibattuto anche nel Consiglio di Amministrazione della Cassa; cfr. ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 1 e seguenti.

[27] Il 9 agosto il Consiglio deliberò di chiarire e superare con il Segretario degli Interni i problemi che permanevano, legati, oltre alle modifiche che il Consiglio dei XII pretendeva allo statuto della Cassa, al desiderio che uno dei sindaci revisori fosse di gradimento governativo. Si vedano le sedute del Consiglio di Amministrazione del 20/1/64, 30/1/65, 27/2/65, 20/3/65 –in questa data sono verbalizzate le integrazioni e modifiche allo statuto pretese dal Consiglio dei XII e accettate dalla Cassa Edile -

[28] Nell’articolo 9 doveva essere previsto l’inserimento di qualsiasi organizzazione sindacale data la funzione d’interesse generale della Cassa e in base a quanto disponeva l’articolo 1 della legge sul lavoro del 17/2/1961, n° 7 che sanciva la libertà dell’organizzazione sindacale. Nell’articolo 14 doveva essere previsto per l’acquisto di immobili il benestare del Consiglio dei XII e doveva essere specificato che i capitali amministrati dalla Cassa Edile potevano anche essere impiegati in beni immobili destinati esclusivamente alle funzioni sociali della Cassa. Nell’articolo 17 occorreva prevedere adeguate norme sulla pubblicità dei bilanci della Cassa e, per quel che riguardava la tenuta dei libri contabili, le stesse norme previste per le società commerciali. Nell’articolo 19 si doveva prevedere che ogni modifica allo statuto dovesse ricevere l’approvazione del Consiglio dei XII dopo che erano state pubblicamente esposte per un dato periodo di tempo così da fornire la possibilità agli iscritti di avanzare osservazioni. Si veda ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 1, riunione del 20 marzo 1965.

[29] La lettera è reperibile presso l’Archivio della Cassa Edile.

[30] Estratto del processo verbale del Consiglio dei XII seduta del 13 ottobre 1965, in ACE.RSM

[31] Si veda ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 1, riunione del 13 novembre 1965.

[32] ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 1, riunione del 2/6/1965.

[33] ACE.RSM, Volantino dell’Ottobre 1965.

[34] ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 3, riunione del 30/9/1972.

[35] Per tutti i dati relativi ai bilanci della Cassa Edile si veda ACE.RSM, Libri del Collegio Sindacale, volumi 1, 2, 3.

[36] Nella sua riunione del 12 giugno 1965 il Consiglio di Amministrazione deve prendere atto con rammarico della flessione delle contribuzioni dovuta alla crisi edilizia già in atto alla fine del decorso anno e maggiormente accentuatasi nel corrente. Cfr. ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 1.

[37] Tutti questi dati sono reperibili nei Libri del Collegio Sindacale, cit.

[38] La cassa edile funziona bene, in Lavoro Libero, anno VIII, dicembre 1965.

[39] Positivo bilancio della Cassa Edile, in Lavoro Libero, 1° maggio 1967, anno X, n°1.

[40] Vennero inviate 641 schede, numero corrispondente ai soci dell’epoca. Ne ritornarono 428 di cui 408 favorevoli a lasciare le cose come stavano. Si vedano Circolari n° 41 del 15 dicembre 1966 e 45 del 15 marzo 1967 in ACE.RSM, Circolari.

[41] ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 1.

[42] Si veda in merito ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 1, riunioni dell’11/2/67, 20/5/67, 3/6/67, 8/6/67, 24/6/67.

[43] Si veda ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 1, riunioni del 20/5/67, 3/6/67, 24/6/67.

[44] Ibid.

[45] Ibid.  riunioni del 29/11, 11/12, 29/12/67, 29/1, 2/3, 18/5/68.

[46] Nominativi e voti dei partecipanti sono reperibili in ACE.RSM, Circolari, circolare n° 59.

[47] Informazioni ricavate da un documento del 13 maggio 1968 in ASCSdL, busta 4.4.10.

[48] ACE.RSM, circolare n° 66 del 4 dicembre 1968.

[49] Ibid., circolare n° 67 del 4 dicembre 1968.

[50] Intervento anonimo contenuto in ASCSdL, busta 4.4.10.

[51] I corsi svolti tra il 1969 e il 1970, per esempio, ebbero un costo complessivo di lire 2.459.238 di cui 150.000 lire coperte sempre dalla Cassa di Risparmio, 966.500 lire coperte dallo Stato e il rimanente dalla Cassa. Questi corsi si erano svolti in due sedi distinte, a Serravalle con 20 iscritti, di cui risultarono alla fine idonei 17, e in Borgo dove vi fu un 1° corso (25 iscritti di cui 12 idonei) e un corso di specializzazione (19 iscritti con 13 idonei).

[52] ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 2, riunione del 10 luglio 1971.

[53] Ibid.

[54] ACE.RSM, Circolari.

[55] ACE.RSM, Circolari, circolare del 4 ottobre 1971.

[56] ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 2, riunione del 16 maggio 1970. Nel 1982 istituì anche un contributo per le spese di funerale di 200.000 lire. Cfr. Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 5, riunione del 4 febbraio 1982.

[57] ACE.RSM, circolare del 30 settembre 1970.

[58] ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 2, riunione del 23 gennaio 1971.

[59] ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 3, riunione del 26 aprile 1973. Il salario garantito divenne nel 1980 un problema per le finanze della Cassa Edile, perché a causa del forte assenteismo che periodicamente si determinava nel settore edile per cause atmosferiche, spesso le uscite erano più delle entrate. Il grosso deficit causato dal salario garantito venne lentamente ripianato negli anni seguenti. Si veda la lunga relazione elaborata a risoluzione del problema in ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 4, riunione del 18 novembre 1980.

[60] ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 3, riunione del 13 dicembre 1973 e seguenti.

[61] Ibid., riunioni del 9 e 19 gennaio 1976.

[62] ACE.RSM, Verbali del Consiglio di Amministrazione, libro 4, riunione del 3 marzo 1979 e seguenti.

 

 

 

 

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